Premessa

Con l’entrata in vigore del nuovo registro CONI, tutte le ASD e le SSD hanno dovuto iscriversi obbligatoriamente ai fini del riconoscimento della loro attività sportivo-dilettantistica a partire dal primo gennaio 2019 (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017 ai sensi dell’art.5 com.2 lett. C del D.Lgs. 242/99). Obbligo inerente tutti gli affiliati agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA). Solo le associazioni e le società impegnate nel settore sportivo dilettantistico, e regolarmente iscritte al registro, possono infatti beneficiare delle agevolazioni previste. Ogni anno il CONI trasmette al Ministero delle Finanze per il tramite dell’Agenzia delle Entrate l’insieme dei dati raccolti. Inoltre in una apposita sezione pubblica del registro accessibile dal sito del CONI, è possibile la consultazione dei dati relativi ad associazioni e società regolarmente iscritte.

 

Cosa cambia per i trainer e gli istruttori dei centri sportivi?

Gli istruttori, personal trainer e tutti coloro i quali operano all’interno dei centri sportivi devono essere formalmente in regola per quanto riguarda attestati e diplomi professionali relativi all’attività svolta. La prima ed ovvia conseguenza è che ogni diploma deve essere emesso direttamente da un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale (e discipline associate), non è quindi sufficiente che la certificazione sia riconosciuta dall’EPS se poi è di fatto emessa da altre realtà (siano esse aziende o associazioni). L’elenco aggiornato degli EPS riconosciuti è accessibile al link EPS riconosciuti dal CONI mentre l’elenco delle FSN al link FSN riconosciute dal CONI

Il diploma dovrà essere associato a un tesserino tecnico personale, sempre emesso dall’EPS o dalla FSN di riferimento, che individua il settore tecnico disciplinare e implica il rinnovo a scadenza. Nel periodo di validità del tesserino tecnico è necessario partecipare a corsi, stage o seminari di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate. Ovviamente rientrano nell’ambito dei titoli tecnico-sportivi la laurea in Scienze Motorie e i titoli equipollenti. Nessun altro titolo che non rientri tra quelli sin qui elencati ha validità legale per l’espletamento della figura di istruttore, allenatore o maestro con, tra l’altro, il potenziale rischio di invalidare l’efficacia di eventuali coperture assicurative attive in seno alle ASD/SSD.

Qualora i soggetti in questione non presentino tali requisiti, potranno solamente essere assunti con qualifiche generiche sportive o lavorare in via autonoma con partita IVA, non potendo in nessun modo usufruire di alcun regime di esenzione fiscale per compensi sportivi che verrebbero infatti sostituiti nel primo caso da redditi di lavoro dipendente e nel secondo da redditi di lavoro autonomo.

 

Discipline ammissibili nel registro

Di seguito l’elenco delle discipline ammissibili nel registro CONI, condizione necessaria per operare in centri sportivi in qualità di istruttori e per percepire compensi sportivi come sopra chiaramente esposto.

L’elenco è consultabile al link discipline ammissibili nel registro CONI

discipline CONI 1

discipline CONI 2

discipline CONI 3

discipline CONI 4

discipline CONI 5

discipline CONI 6

discipline CONI 7

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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