L’Amministratore che ha omesso i rendiconti 2019 e 2020 può essere revocato?

L’art. 1130 bis c.c. comma 10, in merito alle attribuzioni dell’Amministratore di condominio, recita:

l’Amministratore deve… redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Dunque l’Amministratore che avesse omesso la presentazione dei rendiconto 2019 e 2020 sembrerebbe in tal caso essere inadempiente e quindi revocabile. A tal proposito si è espresso nel 2015 il Tribunale di Taranto, sez. II, stabilendo che:

il non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, che al più tardi deve avvenire nei 180 giorni prescritti ex art. 1130, ultimo comma, c.c.

Destino segnato quindi? Assolutamente no! La legge 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, ha sospeso il termine di presentazione dei rendiconti condominiali previsto fino alla fine dell’emergenza nazionale dovuta all’infezione Covid 19.

Successivamente, il Dl 23 luglio 2021 n. 105 ha differito la scadenza dello stato di emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre 2021. La situazione è ancora cambiata in seguito al Dl 24 dicembre 2021 n. 221 che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

In definitiva, il termine per l’approvazione dei rendiconti condominiali degli anni 2019 e 2020 cade (salvo ulteriori proroghe o modifiche) al 27/09/2022.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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