
Districarsi tra Gestione Commercianti, distribuzione dei dividendi e adempimenti fiscali: ecco cosa devi sapere per non commettere errori
La decisione di intraprendere un percorso imprenditoriale attraverso la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata (SRL) è, senza dubbio, strategica e ricca di potenzialità. Tuttavia, una volta superato l’entusiasmo della costituzione e dell’iscrizione alla Camera di Commercio, è fondamentale affrontare con consapevolezza gli obblighi previdenziali e fiscali che derivano dalla gestione quotidiana e dalla distribuzione dei profitti.
In qualità di commercialista, ho notato come questi aspetti siano spesso fonte di dubbi e incertezze per gli imprenditori. L’obiettivo di questo articolo è sciogliere questi nodi, fornendo una panoramica chiara e pratica su chi deve iscriversi all’INPS Gestione Commercianti, come gestire la distribuzione degli utili e quali adempimenti fiscali non possono essere trascurati.
Il Primo Passo: L’Iscrizione all’INPS Gestione Commercianti
Uno dei primi interrogativi che un socio di SRL si pone riguarda l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS. La normativa italiana, a differenza di altri contesti europei, lega l’obbligo contributivo non solo alla titolarità di quote, ma anche alla partecipazione attiva e prevalente all’attività d’impresa.
Vediamo in dettaglio chi è coinvolto:
- Il Socio Lavoratore: Il Cuore Operativo dell’Azienda. Non basta essere socio, ma è il ruolo che si riveste all’interno della società a fare la differenza. Si qualifica come socio lavoratore chiunque partecipi personalmente e in modo significativo all’attività lavorativa svolta dalla SRL, con i caratteri di abitualità (l’attività non è occasionale) e prevalenza (costituisce l’occupazione principale del socio o la fonte primaria del suo reddito). Questo significa che, se la tua giornata lavorativa è dedicata all’attività della SRL (sei tu che produci, vendi, eroghi il servizio, gestisci operativamente il magazzino, ecc.), allora l’iscrizione è quasi un dato di fatto. È importante sottolineare che, per il socio di SRL, non è richiesto che abbia il controllo della maggioranza delle quote sociali, né che sia l’unico responsabile della gestione, come invece accade per altre forme giuridiche. La chiave è l’apporto manuale o intellettuale continuativo e preponderante.
- Il Socio Amministratore: Un Caso a Parte. Se il socio ricopre anche la carica di amministratore, la situazione si complica leggermente. Se l’amministratore svolge anche un’attività operativa (il classico esempio è l’amministratore che è anche il responsabile vendite e passa le sue giornate a interfacciarsi con i clienti), è soggetto a doppia contribuzione: da un lato, alla Gestione Commercianti (per l’attività lavorativa vera e propria) e, dall’altro, alla Gestione Separata INPS (per il compenso percepito in qualità di amministratore). Se, invece, l’amministratore si limita a svolgere funzioni direttive e di coordinamento, senza partecipare attivamente all’attività operativa della società (è il cosiddetto “socio di capitale” che conferisce solo il proprio capitale e assume decisioni strategiche), sarà tenuto alla sola iscrizione alla Gestione Separata INPS per i compensi da amministratore.
- Il Socio di Capitale (non Lavoratore): L’Investitore Puro. Questo è il caso più semplice: il socio che si limita a conferire capitale nella SRL e non presta la propria opera all’interno dell’azienda, non partecipando in alcun modo all’attività commerciale o di servizio, non è tenuto ad alcuna iscrizione all’INPS Gestione Commercianti. Il suo ruolo è puramente di investimento.
Comprendere queste distinzioni è cruciale per evitare spiacevoli sanzioni o richieste di arretrati da parte dell’INPS. La valutazione di “abitualità e prevalenza” è spesso oggetto di contenzioso, e le sentenze della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito l’importanza dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa rispetto alla mera qualifica formale.
Socio Lavoratore e Lavoro Subordinato: Una Coesistenza Spesso Impossibile
Un equivoco molto comune riguarda la possibilità per un socio lavoratore di essere anche assunto come dipendente della propria SRL, percependo una busta paga. Sebbene in teoria sia possibile, in pratica, le condizioni per questa coesistenza sono estremamente restrittive e spesso non applicabili.
La chiave di volta è il concetto di subordinazione effettiva. Per essere considerato un lavoratore dipendente, il socio deve essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un altro soggetto o organo della società. Deve, in altre parole, ricevere ordini, rispettare orari e mansioni predefinite da altri, esattamente come un qualsiasi altro dipendente non socio.
- Perché è Difficile per un Socio: È evidente come questa condizione sia quasi impossibile da soddisfare per un socio di maggioranza o per l’amministratore unico della SRL. Come può un soggetto dare ordini a se stesso o esercitare un controllo su di sé? La giurisprudenza e l’INPS sono molto rigidi su questo punto, negando spesso la validità di tali assunzioni. In questi casi, il socio percepirebbe i suoi proventi sotto altre forme (es. utili, compensi da amministratore) e sarebbe soggetto all’INPS Gestione Commercianti per la sua attività operativa.
- Quando Potrebbe Essere Ammissibile: La situazione può essere diversa in presenza di un Consiglio di Amministrazione collegiale in cui il socio-dipendente sia effettivamente eterodiretto dal CdA, oppure in società con una pluralità di soci con poteri ben distinti, dove il socio lavoratore è in chiara posizione di subordinazione rispetto a un altro amministratore o organo direttivo.
In sintesi, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio lavoratore deriva dalla sua partecipazione all’attività imprenditoriale. La busta paga è un’opzione molto limitata e condizionata, spesso non percorribile per i soci con ruoli di controllo o decisionali.
La Distribuzione degli Utili: Dalla Delibera alla Ritenuta
Una delle gioie dell’imprenditore è poter distribuire i profitti della propria attività. Tuttavia, la distribuzione degli utili (dividendi) in una SRL è un processo rigidamente regolato dal Codice Civile e da precise normative fiscali.
Il percorso è il seguente:
- Chiusura dell’Esercizio e Redazione del Bilancio: Ogni anno, al termine dell’esercizio sociale (solitamente il 31 dicembre), gli amministratori redigono il progetto di bilancio d’esercizio, che attesta il risultato economico (utile o perdita).
- Approvazione del Bilancio e Destinazione degli Utili: Entro un termine definito (generalmente 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), l’assemblea dei soci è chiamata ad approvare il bilancio. È in questa sede che si delibera sulla destinazione dell’utile. Non tutto l’utile può essere subito distribuito:
- Riserva Legale: Almeno il 5% degli utili netti annuali deve essere obbligatoriamente accantonato a Riserva Legale, fino a quando questa non raggiunga il 20% del capitale sociale.
- Altre Riserve: L’assemblea può decidere di destinare parte degli utili a riserve statutarie (previste dall’atto costitutivo) o a riserve facoltative (per future esigenze di investimento, per esempio).
- Riporto a Nuovo o Copertura Perdite: L’utile può essere riportato all’esercizio successivo o utilizzato per coprire perdite pregresse.
- Distribuzione ai Soci (Dividendi): Solo dopo aver soddisfatto tutti questi obblighi e aver valutato attentamente la liquidità della società, l’assemblea può deliberare la distribuzione ai soci dei dividendi residui. Questa decisione deve essere formalizzata in un verbale assembleare.
- Riserva Legale: Almeno il 5% degli utili netti annuali deve essere obbligatoriamente accantonato a Riserva Legale, fino a quando questa non raggiunga il 20% del capitale sociale.
- Altre Riserve: L’assemblea può decidere di destinare parte degli utili a riserve statutarie (previste dall’atto costitutivo) o a riserve facoltative (per future esigenze di investimento, per esempio).
- Riporto a Nuovo o Copertura Perdite: L’utile può essere riportato all’esercizio successivo o utilizzato per coprire perdite pregresse.
- Distribuzione ai Soci (Dividendi): Solo dopo aver soddisfatto tutti questi obblighi e aver valutato attentamente la liquidità della società, l’assemblea può deliberare la distribuzione ai soci dei dividendi residui. Questa decisione deve essere formalizzata in un verbale assembleare.
Le Ritenute sui Dividendi: Dipende dal Percettore!
La tassazione dei dividendi è cruciale e varia in base alla natura del socio che li percepisce:
- Per il Socio Persona Fisica (non imprenditore): La Ritenuta Secca del 26%. Una delle modifiche più significative introdotte negli ultimi anni (a partire dagli utili prodotti dal 1° gennaio 2018) è l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% per i dividendi percepiti da persone fisiche che non operano in regime d’impresa. Questo significa che la SRL, al momento del pagamento, trattiene il 26% dell’importo lordo del dividendo e lo versa direttamente allo Stato. Per il socio, questa è una tassazione “definitiva”, non dovrà più dichiarare quegli importi nella propria dichiarazione dei redditi e riceverà l’importo già al netto.
- Per il Socio Società di Capitali: Il Regime della Partecipation Exemption (PEX). Se il socio percettore è un’altra società di capitali (ad esempio, una holding o un’altra SRL), la normativa mira a evitare una “doppia tassazione” economica. In questo caso, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile della società ricevente solo per il 5% del loro ammontare. Il restante 95% è esente da tassazione (regime PEX).
- Per il Socio Società di Persone: Tassazione per Trasparenza. Nel caso in cui il socio sia una società di persone (S.n.c., S.a.s.), i dividendi concorrono alla formazione del reddito della società per una base imponibile pari al 58,14% del loro ammontare. Questa base imponibile sarà poi soggetta alle aliquote IRPEF ordinarie in capo ai soci della società di persone, secondo il principio di trasparenza.
Gli Adempimenti Fiscali Post-Distribuzione: Nessun Dettaglio Va Tralasciato
La distribuzione degli utili non si esaurisce con il bonifico al socio; comporta una serie di adempimenti fiscali precisi che la SRL, in quanto sostituto d’imposta, è tenuta a rispettare.
- Registrazione del Verbale di Assemblea: Il verbale dell’assemblea che ha deliberato la distribuzione degli utili deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. L’adempimento va effettuato entro 30 giorni dalla data della delibera, mediante la presentazione del modello 69 e il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 Euro.
- Versamento della Ritenuta d’Acconto (se dovuta): Per i dividendi soggetti a ritenuta del 26% (tipicamente quelli per le persone fisiche), la SRL deve versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui il dividendo è stato pagato. Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando il codice tributo specifico (es. 1035).
- La Certificazione Unica (CU): Non Solo per i Lavoratori! La CU non serve solo per certificare i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La SRL è obbligata a rilasciare la Certificazione Unica anche per i dividendi distribuiti:
- Consegna al Percettore (Modello Sintetico): Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di percezione, la società deve consegnare al socio la Certificazione Unica in formato “sintetico”, che attesta gli importi lordi, le ritenute operate e gli importi netti.
- Trasmissione Telematica all’Agenzia delle Entrate (Modello Ordinario): La versione “ordinaria” e completa della CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La scadenza ordinaria è anch’essa il 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, per le CU che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili tramite la precompilata (come i dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche), la trasmissione può essere posticipata fino al termine di presentazione del Modello 770, che è generalmente il 31 ottobre. Sebbene questa flessibilità esista, molti professionisti preferiscono inviare tutte le CU entro la scadenza di marzo per semplificare la gestione e ridurre il rischio di dimenticanze.
- Consegna al Percettore (Modello Sintetico): Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di percezione, la società deve consegnare al socio la Certificazione Unica in formato “sintetico”, che attesta gli importi lordi, le ritenute operate e gli importi netti.
- Trasmissione Telematica all’Agenzia delle Entrate (Modello Ordinario): La versione “ordinaria” e completa della CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La scadenza ordinaria è anch’essa il 16 marzo dell’anno successivo. Tuttavia, per le CU che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili tramite la precompilata (come i dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche), la trasmissione può essere posticipata fino al termine di presentazione del Modello 770, che è generalmente il 31 ottobre. Sebbene questa flessibilità esista, molti professionisti preferiscono inviare tutte le CU entro la scadenza di marzo per semplificare la gestione e ridurre il rischio di dimenticanze.
- Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta (Modello 770): Infine, tutti i dati relativi ai dividendi distribuiti e alle ritenute operate devono essere riepilogati dalla SRL nel Modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Questo modello consolida tutte le informazioni relative a ritenute operate su diversi tipi di reddito (lavoro dipendente, autonomo, capitale).
In Conclusione: La Consulenza è la Tua Migliore Alleata
Come hai potuto vedere, la gestione di una SRL, sebbene offra numerosi vantaggi, richiede una conoscenza approfondita e un’attenzione costante agli adempimenti fiscali e previdenziali. Ogni casistica (socio lavoratore, amministratore, di capitale) ha le sue peculiarità, e le normative evolvono.
Non affidarti al “sentito dire”. Affrontare queste tematiche con la dovuta professionalità è essenziale per la serenità e la sostenibilità della tua impresa. Se hai dubbi specifici sulla tua posizione o sulla tua SRL, ti invito a non esitare a rivolgerti a un professionista esperto. La consulenza mirata può prevenire errori costosi e garantirti una gestione aziendale in linea con la legge.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile