Chi effettua l’intervento di sostituzione di un climatizzatore con un impianto dotato di pompa di calore può fruire della detrazione al 50% o della detrazione al 65%? 

Uno dei dubbi principali in materia di detrazioni fiscali, è quello riguardante le detrazioni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. Vi è spesso grande confusione nell’inquadrare correttamente gli interventi, soprattutto per capire l’aliquota di riferimento della detrazione. Il contribuente che debba sostituire il climatizzatore presente nella propria abitazione con un impianto dotato di pompa di calore può richiedere la detrazione relativa alla “manutenzione straordinaria” del 50% oppure può richiedere la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica.

In generale, la sostituzione integrale o parziale di un vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir. Infatti, si tratta di un intervento che può essere assimilato alla “manutenzione straordinaria” (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull’edilizia), per il quale si può richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute (bonus ristrutturazione), per un tetto massimo di 96.000 euro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate lo stesso intervento di sostituzione del climatizzatore può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute (ecobonus), nel limite massimo di 30.000 euro. Per richiedere questo tipo di agevolazione, però, è necessario che l’intervento rispetti i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. È utile ricordare che per approfondire i requisiti tecnici dell’intervento può essere utile consultare il vademecum pubblicato sul sito dell’ENEA relativo alle pompe di calore.

Ad ogni modo, rispondendo al quesito posto in apertura dell’articolo circa tipologia ed aliquota, possiamo concludere che non è possibile richiedere entrambe le agevolazioni descritte, pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle due agevolazioni richiedere e di conseguenza rispettare gli adempimenti previsti in relazione alla detrazione scelta.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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