Facciamo chiarezza su due categorie spesso erroneamente confuse ma con diritti e doveri ben distinti l’una dall’altra

Spesso, gli operatori sportivi di Associazioni e Società Sportive utilizzano i termini “socio” e “tesserato” senza distinzione, sebbene vi siano differenze significative tra di essi. Mentre i due termini possono essere associati per quanto riguarda le agevolazioni fiscali legate ai pagamenti, è cruciale comprendere che vi è una distinzione importante riguardante i diritti e i doveri di ciascun individuo coinvolto.

La parola “socio” viene assegnata a chiunque condivida gli scopi e gli obiettivi ideali di un’organizzazione non profit e ne richieda l’iscrizione, in conformità con lo statuto dell’organizzazione stessa.

È essenziale stabilire, all’interno dello statuto, una regolamentazione uniforme per il rapporto tra associati, garantendo così l’effettiva validità di questo rapporto. Essere un socio di un’Associazione implica un processo che va dalla richiesta dell’interessato alla deliberazione specifica dell’Organo designato nello statuto, il quale certifica l’istituzione del legame associativo tra le parti.

L’Ente deve identificare le proprie finalità all’interno delle attività di interesse generale, come richiesto dalla normativa, mentre ogni Associazione deve individuare il processo di iscrizione, poiché essere un “socio” implica diritti e doveri sostanziali.

Un socio ha il diritto di usufruire dei locali sociali, partecipare alle attività organizzate e consultare i libri sociali. Inoltre, può contribuire a costituire le assemblee e ha il diritto di voto, sia attivo che passivo. Tuttavia, ciò comporta anche il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere dell’Ente, oltre al pagamento delle quote previste.

A differenza del legame associativo, il “tesseramento” è un prerequisito fondamentale per partecipare a eventi sportivi all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate. I tesserati possono partecipare alle competizioni sportive, ottenere riconoscimenti per i risultati raggiunti e godere di copertura assicurativa durante le attività sportive.

Un’altra differenza riguarda la durata del legame: mentre il tesseramento segue il periodo stabilito dall’Ente di Promozione o dalla Federazione Sportiva Nazionale, il rapporto associativo deve essere continuativo, con possibilità di rinnovo e opzioni di recesso ed esclusione, conformemente allo statuto.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la circolare 18/E del primo agosto 2018, ha contribuito a gettare luce su questo delicato tema, ponendo l’accento sulle condizioni e i requisiti necessari per esentare i corrispettivi versati alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche da imposte. Tale chiarimento è stato introdotto in seguito alla risoluzione 38/E del 17 maggio 2010.

In particolare, la circolare affronta la questione nel quesito 7.1, affermando che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni fiscali sono principalmente coloro che possiedono la qualifica di “associati” o “soci”. Tuttavia, l’agevolazione si applica anche ai soggetti frequentatori o praticanti che non sono associati o soci, ma che sono “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. Questi ultimi devono essere affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale, all’Ente di Promozione Sportiva o alla Disciplina Sportiva Associata di cui fa parte l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

È importante notare che il solo legame associativo o il tesseramento non sono sufficienti per accedere alle agevolazioni riservate. È essenziale che le attività siano direttamente in linea con gli scopi istituzionali dell’organizzazione. Ciò significa che non è possibile eludere le imposte pagando corrispettivi per prestazioni legate solo indirettamente o casualmente agli scopi istituzionali.

Nel caso in cui un corrispettivo venga versato da un socio o tesserato, ma non sia collegato a attività coerenti con gli ideali istituzionali dell’ente, tale corrispettivo sarà considerato reddito imponibile e soggetto all’imposizione fiscale, in conformità con il regime fiscale applicabile agli Enti sportivi dilettantistici (generalmente definito dalla L. 398/91). Questo trattamento fiscale sarà simile a quello riservato a corrispettivi versati per prestazioni offerte a soggetti che non sono associati o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Infine, l’argomento sottolinea la differenza di status tra associati e tesserati. Gli obblighi relativi alla democraticità del legame associativo devono essere rispettati nei confronti degli associati, coloro che sono uniti all’associazione attraverso un vincolo giuridico specifico derivante dall’adesione al contratto associativo. Per quanto riguarda i soggetti “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, se non sono associati all’associazione sportiva dilettantistica, non sono soggetti agli obblighi relativi alla democraticità, come indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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