Come scegliere e utilizzare la sede della tua associazione sportiva senza commettere errori urbanistici

Sede sociale ASD e destinazione d'uso locali
Esempio di attività di ginnastica finalizzata alla salute svolta nella sede sociale di un’ASD.

Trovare uno spazio idoneo per un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) rappresenta da sempre uno dei principali ostacoli per i dirigenti sportivi. Spesso ci si scontra con canoni di locazione elevati per gli impianti sportivi propriamente detti o con la scarsità di strutture comunali disponibili. In questo scenario, molti presidenti valutano l’acquisto o l’affitto di locali nati con scopi diversi, come uffici, magazzini o negozi.

Tuttavia, il timore di incorrere in sanzioni amministrative o nella chiusura dell’attività per “uso non conforme dell’immobile” è molto alto. Fortunatamente, l’ordinamento italiano ha introdotto delle deroghe specifiche che facilitano l’insediamento delle associazioni nel tessuto urbano. L’obiettivo del legislatore è chiaro: favorire la capillarità dello sport come strumento di benessere sociale, a patto di rispettare precisi requisiti legati alla natura non commerciale dell’ente.

Il fondamento normativo: l’Articolo 8 del D.Lgs. 36/2021

Se in passato si faceva riferimento alla Legge 383/2000, oggi il pilastro normativo per chi gestisce un’associazione sportiva è la Riforma dello Sport. L’autorizzazione legale a utilizzare locali “non sportivi” è sancita dall’Articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Il testo dell’articolo recita testualmente:

“Le sedi degli enti sportivi dilettantistici e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non abbiano carattere produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali.”

Questa norma è fondamentale perché garantisce una compatibilità ope legis (ovvero per legge). In termini pratici, significa che la legge nazionale prevale sui regolamenti urbanistici locali: se l’attività è istituzionale e senza scopo di lucro, il Comune non può contestare l’uso del locale basandosi solo sulla categoria catastale.

Il principio di compatibilità e il DM 1444/1968

Il riferimento al DM 1444/1968 è il parametro tecnico che definisce le “zone territoriali omogenee” (come le zone residenziali, commerciali o i centri storici). Finché la sede dell’ASD si trova in una zona che ammette l’insediamento di uffici o negozi, l’attività sportiva è considerata compatibile. Questo permette alle associazioni di risparmiare migliaia di euro che altrimenti andrebbero spesi in pratiche di cambio di destinazione d’uso e oneri di urbanizzazione.

Analizziamo alcuni scenari basati su discipline regolarmente riconosciute dal CONI:

Requisiti essenziali: quando si rischia la sanzione?

L’agevolazione della Riforma dello Sport non è incondizionata. La compatibilità è valida solo se le attività svolte non hanno carattere produttivo.

Cosa significa? Se all’interno della sede l’associazione apre un’area ristoro aperta ai non soci o un punto vendita di attrezzature sportive con modalità imprenditoriali, il requisito della “non commercialità” viene meno. In questo caso, l’attività diventa “produttiva” e il beneficio della compatibilità automatica decade, esponendo l’ASD al rischio di contestazioni per abuso edilizio e sanzioni fiscali.

Limiti invalicabili: agibilità e sicurezza

È vitale ricordare che la Riforma dello Sport risolve il problema urbanistico, ma non quello della sicurezza fisica. Un locale “compatibile” deve comunque essere “sicuro”. Prima di inaugurare la sede, il Consiglio Direttivo deve assicurarsi che:

  1. Il locale possieda il certificato di agibilità.
  2. Siano rispettate le norme di igiene e sanità (rapporti aero-illuminanti).
  3. Gli impianti siano certificati e a norma.
  4. Non vi siano divieti specifici nel regolamento di condominio (se di natura contrattuale) che impediscano attività associative.

Conclusione: una gestione consapevole della sede

In conclusione, l’Articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 rappresenta una delle tutele più importanti per lo sport di base in Italia. Permette alle ASD di trovare “casa” più facilmente e a costi ridotti. Tuttavia, la professionalità della gestione resta la chiave: conoscere le leggi permette di difendere la propria associazione e di offrire ai soci un ambiente sicuro e legalmente inattaccabile.

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Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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