Prossimo alla pubblicazione, il decreto “Correttivo bis” ha apportato sensibili modifiche al testo originario, già modificato dai precedenti interventi.

Il correttivo bis ha introdotto significative semplificazioni rispetto alle precedenti versioni, recependo molte delle osservazioni avanzate dalle Commissioni Parlamentari il data 12 luglio 2023. Sono state stabilite fasce di esenzione dai nuovi obblighi per i rapporti lavorativi di minore entità, ovvero per i compensi con un importo annuo inferiore a 5.000,00 euro, e sono stati istituiti contributi a favore delle associazioni sportive di dimensioni contenute, ovvero con entrate inferiori a 100.000,00 euro all’anno. Inoltre, sono state definite tempistiche più estese per la regolarizzazione dei nuovi adempimenti, allo scopo di permettere agli enti sportivi di affrontarli con maggiore serenità.

L’obiettivo perseguito è stato quello di applicare i principi della legge delega senza arrecare eccessive penalizzazioni alle realtà sportive minori, alleviandole dagli adempimenti e dagli oneri derivanti dall’attuazione della riforma. Vediamo di seguito le modifiche più significative.

Adempimenti e contribuzione INAIL

Viene stabilita l’esclusione dalla competenza INAIL per tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, in particolare per i rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.). Tali lavoratori saranno soggetti esclusivamente alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge 289/2002, ovvero la tutela assicurativa associata al tesseramento.

L’esclusione dei lavoratori sportivi dall’ambito di competenza dell’INAIL riveste un’importanza considerevole poiché, oltre agli aspetti economici, permette agli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (così come con lavoratori sportivi in possesso di Partita IVA) di essere esonerati dall’obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL, conosciuta come PAT (Posizione Assicurativa Temporanea).

È fondamentale tenere presente che l’esclusione dalle responsabilità INAIL non si applica ai co.co.co. di natura amministrativo/gestionale. Queste figure, nonostante possano beneficiare delle stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori sportivi, non sono considerate tra le figure di lavoro sportivo contemplate dall’articolo 25 del Decreto 36/2021.

Semplificazioni adempimenti datore di lavoro e nuovi termini

Vengono confermate e ampliate le semplificazioni riguardanti gli adempimenti che gli enti sportivi, agendo come datori di lavoro per i lavoratori sportivi con co.co.co., devono effettuare. Ecco i dettagli delle semplificazioni:

  1. Le comunicazioni preventive al centro per l’impiego, obbligatorie per tutti i co.co.co. sportivi, anche con compensi inferiori a 5.000 € annui, devono essere inviate attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio della collaborazione.
  2. Per i co.co.co. sportivi, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ogni anno di riferimento (30/01/2024 per l’anno 2023). I compensi possono essere erogati anche in anticipo.
  3. L’obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili per il calcolo dei contributi (UNIEMENS) per i co.co.co. sportivi può essere adempiuto tramite il RAS.
  4. Se il compenso annuale non supera i 15.000 euro, non è richiesto l’emissione del prospetto paga corrispondente.
  5. Il limite di 15.000 euro va calcolato per anno solare e, nel primo anno di applicazione (2023), si tiene conto anche delle somme percepite in esenzione fiscale nei primi sei mesi ai sensi dell’abrogato art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R. (i c.d. “10.000 euro”).
  6. Per il primo anno di applicazione (2023), gli adempimenti e i versamenti contributivi dovuti per i co.co.co. sportivi per i periodi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il periodo dal 31/10 al 31/12/2023.
  7. Le semplificazioni consentono agli enti sportivi di effettuare i pagamenti dei compensi ai collaboratori sportivi per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 senza doversi preoccupare dei versamenti contributivi o degli adempimenti connessi, che possono essere effettuati tramite il RAS entro il 31/12/2023.

Si raccomanda comunque di procedere, almeno per la comunicazione preventiva (UNILAV), attraverso il RAS, che è un processo semplice e già operativo.

Le semplificazioni non si applicano ai rapporti di lavoro sportivo subordinato né alle collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, per le quali devono essere eseguiti gli adempimenti standard del datore di lavoro, con l’assistenza di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista specializzato in diritto del lavoro.

Per i lavoratori sportivi con Partita IVA, l’ente sportivo non ha l’obbligo di comunicare i dati, poiché il lavoratore deve aprire la propria posizione presso l’INPS, dichiarare i compensi percepiti e provvedere al pagamento delle relative imposte e contributi.

Controlli sanitari e sicurezza sul lavoro

Il lavoratore sportivo deve sottoporsi a controlli medici per tutelare la sua salute durante lo svolgimento delle attività sportive, e questi controlli sono responsabilità del medico specialista in medicina dello sport.

Per quanto riguarda l’idoneità all’attività non legata alle attività sportive, il medico competente è responsabile e può utilizzare la certificazione fornita dal medico sportivo.

I lavoratori sportivi che ricevono compensi annui inferiori a 5.000 euro sono soggetti alle disposizioni agevolate dell’articolo 21 del decreto legislativo 81/2008, comma 2, che prevede oneri ridotti per il datore di lavoro.

Tuttavia, è importante tenere presente che la presenza di anche solo un lavoratore subordinato, un co.co.co amministrativo-gestionale o un collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui comporterà l’applicazione delle regole ordinarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa disciplina ordinaria è compatibile con le modalità di prestazione nell’ambito sportivo.

Il credito di imposta sui contributi versati

È previsto che le “piccole” società e associazioni sportive ricevano un credito di imposta, pari ai contributi previdenziali pagati per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS. Questo contributo può essere utilizzato esclusivamente per compensare attraverso il modello F24 nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2023. Si considerano “piccole” le realtà con entrate e ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100.000 euro nel 2022 o nell’esercizio infrannuale chiuso al 30 giugno 2023.

Tuttavia, l’accesso a tale contributo richiede che gli enti beneficiari pubblichino il bilancio d’esercizio del 2022 o quello chiuso al 30 giugno 2023 all’interno del RAS entro il 31 dicembre 2023.

Tuttavia è improbabile che enti sportivi così piccoli stipulino contratti con compensi superiori alla soglia esente di 5.000 euro per il secondo semestre del 2023. Inoltre, non è chiaro il motivo per cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con esercizio infrannuale che chiude dopo il 30 giugno 2023 (ad esempio, ASD con esercizio 01/09 – 31/08 anno successivo) debbano essere escluse dall’agevolazione.

L’individuazione delle mansioni dei lavoratori sportivi

Oltre alle sette categorie di lavoratore sportivo già identificate dalla normativa (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), il correttivo stabilisce quanto segue:

  1. I lavoratori sportivi possono svolgere attività anche per Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), associazioni benemerite (anche paralimpiche), nonché il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Sport e Salute SPA.
  2. Sono considerati lavoratori sportivi anche gli individui tesserati che, in cambio di una retribuzione, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, secondo i regolamenti tecnici specifici delle singole discipline sportive delle FSN e DSA (attenzione: questa disposizione non si applica agli EPS, che devono conformarsi a quanto previsto dalle FSN/DSA).
  3. L’elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle già menzionate, è mantenuto e aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Tuttavia, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di natura amministrativa o gestionale e le prestazioni effettuate nell’ambito di professioni per le quali è richiesta un’abilitazione professionale esterna all’ambito sportivo e per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri gestiti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio, professioni “ordinistiche” come medici, psicologi, fisioterapisti, avvocati, commercialisti, ecc.).

In sostanza, l’obiettivo è stato quello di evitare che le organizzazioni sportive individuassero mansioni “convenienti” al fine di rientrare nella definizione di lavoratore sportivo al fine di usufruire delle relative agevolazioni. Si è cercato di garantire che le attività considerate lavori sportivi fossero strettamente connesse alla pratica sportiva effettiva.

Limite delle 24 ore settimanali per i co.co.co. sportivi

Il correttivo conferma che la forma “naturale” di rapporto di lavoro sportivo è la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co). Tuttavia, è importante notare che il correttivo modifica la soglia della presunzione legale relativa che caratterizza tale rapporto. In particolare, la soglia oraria settimanale che determina questa presunzione passa da 18 a 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive).

Resta il dubbio riguardo al trattamento dei rapporti in cui l’impegno orario varia da settimana a settimana e potrebbe potenzialmente superare la soglia stabilita. In altre parole, se in alcune settimane l’impegno orario supera la soglia delle 24 ore settimanali, non vi è una riqualificazione automatica del rapporto lavorativo.

Il Dipartimento dello Sport ha risposto ai quesiti sollevati dalla F.I.P., sostenendo che la misurazione della soglia oraria va effettuata “settimana per settimana”. Pertanto, rimane un aspetto di incertezza per quanto riguarda la gestione dei rapporti in cui l’impegno orario può superare la soglia delle 24 ore settimanali in alcune settimane.

Il ritorno delle prestazioni occasionali

Il decreto correttivo introduce un nuovo comma, l’art. 25, comma 3-ter, che estende la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale non solo alle società ed associazioni sportive, ma anche agli Organismi di affiliazione, inclusi quelli paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute SPA. Tuttavia, viene precisato che in questo caso si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato per il lavoro sportivo.

È necessario chiarire se questa possibilità riguardi esclusivamente le c.d. “Pres.To” (contratti di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) che erano previsti nella versione originale del decreto 36 e successivamente rimossi dal “correttivo 1”. Inoltre, è importante capire se tale possibilità si estende anche alle attività di lavoro autonomo occasionale regolate dall’art. 2222 del codice civile e dall’art. 67, comma 1, lett. l), T.U.I.R. e, nel caso queste attività non fossero incluse nella novella, se potrebbero essere impiegate come attività di lavoro sportivo ordinario.

I dipendenti pubblici e il silenzio-assenso

Le disposizioni stabilite dal decreto correttivo riguardo alla possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere attività in favore di enti sportivi dilettantistici al di fuori dell’orario di lavoro, anche a titolo volontario, hanno alcune implicazioni importanti:

  1. I dipendenti pubblici possono svolgere attività per enti sportivi dilettantistici come volontari al di fuori dell’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio. Per le attività retribuite, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza, la quale deve essere rilasciata o negata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Saranno stabiliti parametri per l’autorizzazione attraverso un decreto concordato tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’autorità di Governo delegata in materia di sport.
  2. Nel caso in cui non venga fornita alcuna risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).
  3. Fino a quando non viene ottenuta l’autorizzazione o si verifica il silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono stipulare contratti o ricevere compensi per attività da lavoratori sportivi.
  4. Si raccomanda che i soggetti interessati presentino tempestivamente la richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente.
  5. Non è chiaro quale sia la situazione delle eventuali autorizzazioni già rilasciate in base alla precedente normativa dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. Secondo il mio personale parere, tali autorizzazioni, poiché non sono rilasciate per l’esercizio di un’attività lavorativa, potrebbero non essere più valide e potrebbe essere necessario richiederle nuovamente.

In sostanza, le nuove disposizioni implicano un processo di autorizzazione e regolamentazione più dettagliato per i dipendenti pubblici rispetto al previgente regime, sia a titolo volontario che retribuito.

Volontari e prestazioni gratuite dei dirigenti

Il regime dei volontari nel contesto sportivo rimane in gran parte confermato, ma il decreto correttivo apporta alcune modifiche significative:

  1. Il rimborso delle spese sostenute dal volontario non si riferisce più solo alle trasferte, ma all’intera attività svolta dal volontario, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall’ente.
  2. È prevista la possibilità, simile a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, di erogare al volontario un rimborso spese non documentato, ma supportato da autocertificazione rilasciata dal volontario stesso. Questo rimborso può raggiungere un massimo di 150 euro mensili e non costituisce reddito per il volontario.
  3. Si precisa che l’attività gratuita fornita dai membri degli organi amministrativi degli enti sportivi non rientra nell’ambito del volontariato e può essere compatibile con un’eventuale attività lavorativa (come atleta, allenatore, istruttore, ecc.) svolta all’interno della stessa associazione o società sportiva. Questa disposizione è utile, soprattutto nelle realtà più piccole, in cui i dirigenti spesso svolgono più ruoli all’interno della stessa organizzazione.

In sintesi, le modifiche apportate dal decreto correttivo al regime dei volontari nel contesto sportivo includono la definizione di modalità di rimborso delle spese più ampie e flessibili, oltre a specificare le circostanze in cui l’attività di un membro dell’organo amministrativo può essere considerata separata dall’attività di volontariato.

I premi

Il decreto correttivo stabilisce che i premi erogati agli atleti e ai tecnici tesserati per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive saranno soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 20% in conformità all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. 600/1972. Questi premi non saranno considerati reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.

Il correttivo chiarisce che se il valore totale dei premi non supera i 300 euro all’anno, non sarà applicata alcuna ritenuta. Tuttavia, se il valore totale dei premi supera questa soglia, la ritenuta dovrà essere applicata sull’intero importo dei premi.

Inoltre, è specificato che questa esenzione non si applica ai premi che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, la questione di quali redditi vengano considerati come reddito da lavoro dipendente richiede ulteriori chiarimenti e potrebbe richiedere il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Sarà necessario chiarire, sia a livello normativo che nella pratica, se i redditi derivanti da attività di co.co.co rientrino nella definizione di “reddito da lavoro dipendente”. Anche se i redditi da co.co.co sono assimilati a quelli da lavoro dipendente a livello tecnico, la loro inclusione effettiva potrebbe richiedere ulteriori specificazioni da parte delle autorità competenti e potrebbe variare a seconda delle circostanze individuali.

Il trattamento dei lavoratori sportivi in materia fiscale e previdenziale

Il decreto correttivo conferma l’impianto normativo relativo alla tassazione dei compensi sportivi, con alcune modifiche e precisazioni importanti:

  1. Esenzione fiscale: I compensi sportivi fino al limite di 15.000 euro annui rimangono esenti da imposizione fiscale. Per i compensi superiori a questa soglia, si applicano le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) per la formazione del reddito.
  2. Compensi per il 2023: Nel corso del 2023, per il raggiungimento del limite esente di 15.000 euro annui, concorrono anche i compensi percepiti nei primi sei mesi dell’anno ai sensi dell’abrogata disposizione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R., fino alla soglia esente di 10.000 euro.
  3. Esenzione contributiva INPS: I compensi da lavoro sportivo soggetti alla gestione separata dell’INPS (come co.co.co e P.IVA, esclusi gli occasionali) sono esenti da contribuzione INPS fino al limite di 5.000 euro annui.
  4. Esenzione IRAP: Il decreto correttivo introduce un’attesa esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) nell’ambito del dilettantismo, purché inferiori all’importo di 85.000 euro annui.

In sostanza, il decreto correttivo mantiene il regime di esenzione fiscale e contributiva per i compensi sportivi fino a determinate soglie, introduce l’esenzione dalla base imponibile IRAP per i compensi co.co.co fino a 85.000 euro annui nell’area del dilettantismo e fornisce ulteriori dettagli e precisioni per il calcolo delle soglie e delle esenzioni relative ai compensi sportivi.

Adeguamento degli statuti

Il decreto correttivo conferma l’obbligo di adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive ai nuovi requisiti civilistici stabiliti dagli articoli 7 e 9 del decreto 36. Questo adeguamento è necessario per consentire ai sodalizi sportivi di svolgere non solo l’attività sportiva dilettantistica principale, ma anche attività diverse (secondarie e strumentali) da quella principale. Tra queste attività “diverse” rientrano la promozione pubblicitaria e la sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, l’apertura di bar e punti di ristoro, l’organizzazione di attività ricreative e culturali, la vendita di materiale sportivo e altre attività finalizzate a sostenere finanziariamente l’attività sportiva.

Il decreto correttivo introduce ulteriori disposizioni in merito:

  1. Mancata conformità dello statuto: La mancata conformità degli statuti ai criteri stabiliti comporterà la non iscrivibilità dell’ente sportivo e/o la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Attività Sportive (RAS).
  2. Termine per l’adeguamento: Le associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) e le società sportive dilettantistiche (s.s.d.) potranno adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.
  3. Criteri non rispettati: Viene introdotto il comma 1-ter dell’articolo 9 che stabilisce che il mancato rispetto dei criteri stabiliti per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione d’ufficio dell’ente dal RAS. Questi criteri includono limiti quantitativi nell’esercizio delle attività diverse dalla sportiva dilettantistica (ad eccezione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti).

In sintesi, il decreto correttivo mantiene l’obbligo di adeguamento degli statuti delle associazioni e società sportive, introducendo specifiche conseguenze in caso di mancata conformità o mancato rispetto dei criteri stabiliti per l’esercizio delle attività diverse da quella sportiva principale.

Acquisizione della personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto correttivo ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dal notariato per agevolare l’operatività della procedura di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Le seguenti modifiche sono state apportate:

  1. Patrimonio minimo: Viene stabilito un patrimonio minimo di 10.000 euro come requisito per l’acquisizione della personalità giuridica. Se tale patrimonio non è costituito da denaro, il valore deve essere determinato da una perizia giurata eseguita da un revisore legale o da una società di revisione.
  2. Mantenimento dell’integrità patrimoniale: Si introduce una procedura simile a quella prevista dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile per le società di capitali riguardo al mantenimento dell’integrità patrimoniale. Se il patrimonio minimo si riduce di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo deve convocare tempestivamente un’assemblea dei soci per decidere la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamenti in denaro da parte dei soci), la trasformazione dell’associazione (in associazione senza personalità giuridica) o lo scioglimento dell’ente.
  3. Deposito del bilancio: Non è previsto l’obbligo di deposito del bilancio presso il RAS, né uno schema rigido di bilancio. Inoltre, le associazioni con personalità giuridica non sono obbligate a predisporre il bilancio secondo i criteri del codice civile (situazione patrimoniale ed economica secondo i criteri di competenza).

Tuttavia, la mancata pubblicazione del bilancio potrebbe rendere difficile la verifica della situazione patrimoniale dell’associazione e potrebbe influenzare la fiducia dei creditori, come banche e fornitori. Inoltre, non garantire la responsabilità solidale di chi agisce per conto dell’ente potrebbe comportare svantaggi rispetto alle associazioni non riconosciute.

Abolizione modello EAS

È stato introdotto un cambiamento molto atteso per le a.s.d. e le s.s.d. iscritte nel RAS, le quali finalmente non saranno più tenute alla presentazione del modello EAS a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Questa rappresenta una semplificazione amministrativa significativa per tali enti, riducendo gli adempimenti burocratici e semplificando la gestione delle attività sportive dilettantistiche.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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