La Riforma dello Sport ha posto chiari paletti ai compensi per chi svolge un ruolo da volontario all’interno di ASD ed SSD

La Riforma dello Sport ha rivoluzionato la figura dei collaboratori introducendo le categorie del lavoratore sportivo e del volontario. Nel D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 al comma 1 si precisa che:

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le azioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Il successivo D. Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 ha sostituito il termine amatore col termine volontario, a rimarcarne la gratuità d’opera all’interno del sodalizio, non cambiando tuttavia la ratio dell’articolo. Quindi, la figura del volontario corrisponde a colui che opera in maniera assolutamente gratuita, mai retribuita. Può percepire esclusivamente rimborsi spesa (documentati, non forfettari) e premi, senza alcun compenso. Il comma 2 (modificato dall’apposito decreto correttivo) infatti recita:

Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Fin qui nulla di ambiguo, anzi questa figura è chiaramente identificata e delineata. E soprattutto non è stata minimamente toccata dal decreto correttivo dello scorso ottobre. Tuttavia, è nel comma 3 che si annidano le principali difficoltà. Analizzando il testo modificato:

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È piuttosto lampante il cambio di passo rispetto al passato. Sappiamo bene che le cariche direttive di Associazioni e Società Sportive ricoprono non di rado il ruolo di trainer/istruttore percependo compensi. Ebbene, secondo l’art. 3, questo non sarà più possibile. Le cariche direttive vengono infatti svolte senza compenso, anche perché NON rientranti nell’attività sportiva dilettantistica. La nuova norma dispone che sarà impossibile risultare volontari per le cariche direttive e trainer per quelle sportive: o tutto o nulla!

In attesa di chiarimenti da parte degli enti preposti, l’interpretazione più ovvia e razionale è quella dell’impossibilità di percepire compensi come lavoratori sportivi a partire dal 1° luglio 2023, svolgendo al contempo una carica direttiva a titolo gratuito.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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