Premessa

Dal primo gennaio 2019 è entrato ufficialmente in vigore il Registro CONI 2.0, evento naturale a seguito della Delibera CONI n. 1574 del 18 luglio 2017 che ha apportato radicali modifiche alla situazione fino ad allora esistente. A seguito della precedentemente citata Delibera, ciascuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica che risulti iscritta al Registro deve obbligatoriamente dimostrare l’esercizio delle attività sportiva, didattica e formativa.

 

Attività sportiva, didattica e formativa

All’interno della delibera n. 1574 possiamo estrarre il Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Scorrendo fino all’articolo 2, ai punti 7, 8 e 9, troviamo le seguenti definizioni:

  1. Per “Attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco
  2. Con “Attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco
  3. Con “Attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco

In sintesi l’attività sportiva consiste nelle manifestazioni organizzate dagli EPS e destinate ad ASD e SSD iscritte regolarmente nel Registro CONI 2.0. Ogni ente sarà obbligato a partecipare ad almeno un evento per anno, in caso contrario verrà escluso dal Registro con la conseguente perdita di agevolazioni e vantaggi di qualsiasi ordine e genere. Non essendo specificato un numero minimo di partecipanti, si consiglia una partecipazione vasta e maggioritaria degli iscritti.

L’attività didattica è rappresentata dai corsi propedeutici all’avviamento sportivo, organizzati dall’EPS al quale l’ASD/SSD è affiliata e non quindi corsi organizzati da associazioni e società stesse in quanto non avrebbero alcun valore.

L’attività formativa è il complesso delle attività e dei corsi di formazione tenuti dagli EPS. Tali eventi hanno l’obiettivo di accrescere ed affinare il livello di conoscenza dei tesserati sia qualitativo che quantitativo nonché alla diffusione anche ai non tesserati di aspetti e tematiche attinenti alla pratica sportiva.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

A sottolineare la vitale importanza del rispetto degli obblighi formativi e partecipativi si aggiunge l’A.d.E. la quale attraverso la Circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 avente ad oggetto “Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano” fa presente a pagina 8:

“In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.”

Detto altrimenti, la mancata inclusione nel Registro CONI agevolerà la presunzione di potenziali irregolarità fiscali ed amministrative a danno di ASD e SSD in sede di controllo nonché nella preliminare fase di selezione dei soggetti da controllare. Da quanto appena esposto non dovrebbero esserci dubbi sulla necessità del rispetto degli obblighi previsti dalla Delibera CONI.

 

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Una risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *