Il quesito:
In materia contributiva, le sanzioni e gli interessi relativi ai contributi non versati ed accertati dall’ente previdenziale sono deducibili oppure no?

Risposta:
Gentile lettore, il suo quesito ad oggi non può ricevere una risposta netta ed univoca, vediamo perché.
Occorre innanzitutto effettuare una distinzione, cioè se il mancato pagamento sia dovuto:
a) A mancati incassi o a ritardi nei pagamenti da parte dell’amministrazione pubblica (ed in questo caso si ha la propensione generale per la deducibilità, sentenza della CTP di Udine del 16 aprile 2014, n. 425)
b) A mala gestio aziendale o addirittura a volontà con intenti fraudolenti (in questo caso invece il discorso è ben diverso rispetto al punto precedente)
Partendo dal presupposto che i costi per il personale sono sempre inerenti l’attività d’impresa e qualunque sia il soggetto economico in questione, si potrebbe logicamente concludere che i tardivi pagamenti da parte del debitore abbiano natura risarcitoria e pertanto possano rientrare nella sfera della deducibilità, qualora invece fossero il risultato di attività di accertamento dell’ente previdenziale la natura sarebbe ben diversa, ovvero afflittiva e pertanto bisognerebbe propendere per l’indeducibilità.
Per quanto concerne gli interessi, fermo restando che in caso di comportamenti illeciti e fraudolenti si debba propendere per l’indeducibilità come sopra ribadito, in caso di mancata disponibilità di liquidità essi potrebbero ragionevolmente venire equiparati ad un onere dilazionatorio scaturiente dal tardivo pagamento, quasi una sorta di elemento accessorio ma non difforme dalla natura dei costi a cui si riferiscono.

Sia per le sanzioni che per gli interessi non esiste una giurisprudenza né voluminosa né equivoca, dunque le considerazioni appena enunciate, per quanto logiche non possono essere ritenute universalmente applicabili.
Si vedano per confronto giurisprudenziale:

A favore:
CTP Milano, 2 marzo 2011, n. 78, CTP Milano, 28 ottobre 2010, n. 427 e CTP Milano, 4 aprile 2001, n. 370
Contro:
Cass. civ., 26 ottobre 2012, n. 18368, Cass. civ., 11 aprile 2011, n. 8135 e Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5050

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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