Premessa

Gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. Sono composti da una quota commisurata all’incidenza dell’intervento edilizio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e da una quota commisurata al costo di costruzione.

I contributi per oneri di urbanizzazione hanno sostanzialmente natura tributaria, tuttavia formalmente non sono imposte e non è possibile applicare la medesima prescrizione prevista per gli avvisi di accertamento di carattere fiscale.

Dunque prescrizione quinquennale o decennale?

 

L’art. 2946 c.c.

Nostro riferimento sarà l’art. 2946 del Codice Civile:

“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”

Dunque in materia di prescrizione degli oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 152).

La prescrizione decennale è confermata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), con sentenza numero 216/09.

Il decorso della prescrizione opera indifferentemente per entrambe le tipologie di quote, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sempre secondo il Consiglio di Stato (Sez. IV), sentenza numero 216/09. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 giugno 2003, n. 3332), che il detto termine di prescrizione decennale comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia. La norma dell’art. 11 della legge n. 10 del 1977, in tema di “Versamento del contributo afferente alla concessione”, stabilisce quanto segue:

“La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.”

Possiamo affermare che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto, sia rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile.

A conferma di tale conclusione possiamo citare altresì la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6 giugno 2008, n. 2686.

Secondo una giurisprudenza minoritaria dei TAR, la prescrizione decennale, per la sola quota attinente ai costi di costruzione, inizierebbe il suo decorso dalla data d’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Tale giurisprudenza minoritaria è assolutamente smentita dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato non prevede che la prescrizione decennale inizi a decorrere in due momenti differenti, per la somma richiesta a titolo di oneri di urbanizzazione, e per la quota che concerne la somma dovuta a titolo di costo di costruzione.

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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