Non esiste condominio in cui non si verifichino incidenti, per cui il problema immediatamente successivo al verificarsi del sinistro è capire se sia presente una polizza assicurativa e se questa copra il danno verificatosi.

Partiamo col dire subito che NON vi è alcun obbligo di sottoscrivere polizze, seppur sia auspicabile averne una. Trattasi di scelta libera che solo l’assemblea può disporre. Come chiarito, infatti, dal Tribunale di Torino (sezione IV, 31 maggio 2018, n.2610):

L’amministratore di condominio non ha legittimazione a contrarre in nome e per conto dello stabile e stipulare un contratto di assicurazione per lo stesso, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dall’assemblea. Il contratto eventualmente sottoscritto senza autorizzazione assembleare è privo di effetti nei confronti del condominio.

Nella fattispecie l’assemblea dovrà quindi votare, in prima o seconda convocazione, la stipula della polizza, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore degli edifici. Da quel momento il condominio sarà coperto da danni ai condomini, i quali avviseranno l’amministratore del sinistro e la compagnia procederà alla liquidazione del risarcimento.

E se il condominio non fosse assicurato? In tal caso i danni, cagionati a un condomino o ad un terzo, verranno risarciti dai condomini pro quota secondo i propri millesimi in quanto tutti i singoli condomini hanno il dovere di vigilare e mantenere in buono stato le cose e le parti comuni (art. 2051 del Codice Civile). L’unico limite alla responsabilità del condominio riguarda il caso fortuito. Si intende, in questa situazione, un fatto denotato da imprevedibilità, ad esempio cause naturali o eventi atmosferici estremi (terremoti, fulmini, cicloni, ecc.). In tal caso, appurata la straordinarietà dell’evento, il condominio non sarà tenuto al risarcimento del danno ai terzi.

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