Il decreto

Spesso viene fatta confusione circa l’obbligo di dotazione di defibrillatori e dispositivi salvavita all’interno di strutture e impianti sportivi.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017 del decreto 26 giugno 2017 avente ad oggetto “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” alle pagine 56-58 è stata fatta chiarezza circa l’impiego di defibrillatori in strutture sportive, apportando importanti novità rispetto alle normative previgenti, riportando inoltre le attività e le discipline di fatto esonerate da tale previsione.

In dettaglio il decreto a firma degli allora Ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dello Sport Luca Lotti è così strutturato:

–       Art. 1 – Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

1.    L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

–       Art. 2 – Obblighi

1.    Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2.    Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

–       Art. 3 – Inadempimento dell’obbligo

1.    La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1.

–       Art. 4 – Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1.    Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto è possibile stilare un quadro di sintesi.

–       L’obbligo sussiste per tutte le A.S.D. e S.S.D. tranne quelle con ridotto impegno cardiocircolatorio; in particolare, a differenza del precedente decreto Balduzzi, l’obbligo ricorrerà solo in caso di:

1)    gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali;

2)    gare inserite nei calendari delle discipline sportive associate;

3)    attività sportive con modalità competitive disciplinate dagli enti di promozione sportiva;

4)    attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva;

5)    gare organizzate da altre società dilettantistiche.

–       L’onere della dotazione della manutenzione spetta alla società/associazione. Le società/associazioni che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni. Le società/associazioni singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.

–       In caso di impianto comunale la società/associazione sportiva è sicuramente obbligata ad avere personale formato ed avere disponibilità del defibrillatore, tuttavia è il titolare dell’impianto a dover dotare lo stesso dello strumento, a meno che non vi sia un contratto d’affitto o di comodato d’uso tra le parti.

–       L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è responsabile esclusivamente della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In merito al numero di persone formate non vengono fornite istruzioni circa il numero minimo o massimo. Pertanto sarebbe utile che ad essere formate siano diverse persone all’interno della società/associazione.

–       Il Defibrillatore dovrà essere installato in una area dell’impianto sportivo accessibile senza difficoltà poiché, ove ve ne fosse necessità, il tempo di intervento dovrà essere tempestivo.

Discipline escluse

Nell’allegato A del decreto 26 giugno 2017 è riportata la tabella degli sport e delle attività escluse dall’obbligo di dotazione di dispositivi salvavita, come di seguito esposta.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/28/149/sg/pdf

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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