La Legge di Bilancio 2022 riorganizza le aliquote IRPEF rimodulando la detrazione per tipologia di reddito

Premessa

L’articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 modifica la struttura delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell’IRPEF previsti all’articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR). Con riferimento al 2022, la nuova struttura delle aliquote IRPEF è la seguente:

L’articolo 1 comma 2, lettera b della Legge di Bilancio 2022 modifica, inoltre, l’articolo 13 del TUIR, rubricato “Altre detrazioni”, relativamente a:

Il confronto con gli anni precedenti

Operando un confronto con il sistema in vigore fino al 2021, si possono cogliere le seguenti differenze:

In sintesi:

SCAGLIONI DI REDDITOLEGGE DI BILANCIO 2022DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro23%23%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro25%27%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro35%38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro43%* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro
Differenze tra aliquote e scaglioni 2021/2022

Detrazioni da lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente variano nel seguente modo:

L’articolo 1, comma 2, lettera b della Legge di Bilancio 2022 prevede espressamente un aumento della detrazione da lavoro dipendente di 65 euro. L’aumento della detrazione è previsto solamente se il reddito complessivo rientra nello scaglione tra i 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Detrazioni redditi da pensione

Le detrazioni per i redditi da pensioni subiscono le seguenti modifiche:

Il comma 3-bis introdotto dalla Legge di bilancio 2022 riporta espressamente un aumento di 50 euro per la detrazione da reddito di pensione se il reddito complessivo risulta compreso tra i 25.000 euro e fino a 29.000 euro.

Detrazioni redditi assimilati

Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente subiscono le seguenti modifiche:

Il comma 2 della Legge di Bilancio 2022 prevede che la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è oltre gli 11.000 euro e fino a 17.000 euro.

Differimento delle maggiorazioni per addizionali comunali e regionali

Allo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale e regionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede che vengano differiti i termini riferiti a Regioni e Comuni per modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale di competenza. In particolare, l’articolo 1 della Legge di Bilancio, ai commi 5, 6, 7, prevede che le Regioni hanno la possibilità di maggiorare l’addizionale regionale IRREF 2022 entro il termine del 31 marzo 2022; I Comuni possono rimodulare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 2022 entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 1 e abroga l’articolo 2 del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3. Il Decreto n. 3 del 2020 ha previsto, a partire dal 2021, un trattamento integrativo di 1.200 euro nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore alla soglia di 28.000 euro e un’ulteriore detrazione per i redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 40.000 euro.

Con riferimento all’articolo 1 del Decreto n. 3 del 2020 il reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo è ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è oltre i 15.000 euro e fino ai 28.000, a condizione però che la somma delle detrazioni riportate di seguito sia superiore all’imposta lorda:

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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