La Legge di Bilancio 2022 riorganizza le aliquote IRPEF rimodulando la detrazione per tipologia di reddito
Premessa
L’articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 modifica la struttura delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell’IRPEF previsti all’articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR). Con riferimento al 2022, la nuova struttura delle aliquote IRPEF è la seguente:
- per redditi fino a 15.000 euro, aliquota del 23%;
- per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, aliquota del 25%;
- per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota del 35%;
- per redditi oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.
L’articolo 1 comma 2, lettera b della Legge di Bilancio 2022 modifica, inoltre, l’articolo 13 del TUIR, rubricato “Altre detrazioni”, relativamente a:
- detrazioni da lavoro dipendente;
- detrazioni reddito da pensione;
- detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ad altri redditi.
Il confronto con gli anni precedenti
Operando un confronto con il sistema in vigore fino al 2021, si possono cogliere le seguenti differenze:
- la seconda aliquota, a parità di scaglione di reddito, è stata ridotta (dal 27% al 25%);
- è stata modificata la terza classe della struttura IRPEF:
- rimodulazione dello scaglione di reddito: comprende redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro (la versione precedente ricomprendeva redditi da 28.000 euro fino a 55.000 euro);
- riduzione dell’aliquota dal 38% al 35%.
- è stata eliminata la quarta aliquota IRPEF, del 41%;
- l’ultima aliquota del 43% si applica ad uno scaglione di reddito inferiore rispetto a quello precedente. Nel 2021 l’aliquota IRPEF del 43% si applicava infatti a redditi superiori a 75.000 euro.
In sintesi:
SCAGLIONI DI REDDITO | LEGGE DI BILANCIO 2022 | DISCIPLINA PREVIGENTE |
fino a 15.000 euro | 23% | 23% |
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 25% | 27% |
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35% | 38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro |
oltre 50.000 euro | 43% | * 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro |
Detrazioni da lavoro dipendente
Le detrazioni da lavoro dipendente variano nel seguente modo:
- per redditi fino a 15.000 euro, è prevista una detrazione di 1.880 euro (la detrazione non può essere inferiore a 690 euro); per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- per redditi oltre i 15.001 euro e fino a 28.000 euro, è prevista una detrazione pari alla somma tra:
- 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.00 – 15.000)
- per redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro:
- 1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
L’articolo 1, comma 2, lettera b della Legge di Bilancio 2022 prevede espressamente un aumento della detrazione da lavoro dipendente di 65 euro. L’aumento della detrazione è previsto solamente se il reddito complessivo rientra nello scaglione tra i 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Detrazioni redditi da pensione
Le detrazioni per i redditi da pensioni subiscono le seguenti modifiche:
- per redditi fino a 8.500 euro, è prevista una detrazione di 1.955 euro (la detrazione non può essere inferiore a 713 euro);
- per redditi oltre gli 8.500 euro e fino a 28.000 euro, è prevista una detrazione pari alla somma tra:
- 700 + (1.955 – 700) * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 8.500)
- per redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro:
- 700 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Il comma 3-bis introdotto dalla Legge di bilancio 2022 riporta espressamente un aumento di 50 euro per la detrazione da reddito di pensione se il reddito complessivo risulta compreso tra i 25.000 euro e fino a 29.000 euro.
Detrazioni redditi assimilati
Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente subiscono le seguenti modifiche:
- per i redditi fino a 5.500 euro, è prevista una detrazione pari a 1.265 euro;
- per i redditi oltre i 5.500 euro e fino a 28.000 euro, è prevista una detrazione pari alla somma tra:
- 500 + (1.265 – 500) * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 5.500)
- per redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro:
- 500 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Il comma 2 della Legge di Bilancio 2022 prevede che la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è oltre gli 11.000 euro e fino a 17.000 euro.
Differimento delle maggiorazioni per addizionali comunali e regionali
Allo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale e regionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede che vengano differiti i termini riferiti a Regioni e Comuni per modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale di competenza. In particolare, l’articolo 1 della Legge di Bilancio, ai commi 5, 6, 7, prevede che le Regioni hanno la possibilità di maggiorare l’addizionale regionale IRREF 2022 entro il termine del 31 marzo 2022; I Comuni possono rimodulare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 2022 entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 1 e abroga l’articolo 2 del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3. Il Decreto n. 3 del 2020 ha previsto, a partire dal 2021, un trattamento integrativo di 1.200 euro nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore alla soglia di 28.000 euro e un’ulteriore detrazione per i redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 40.000 euro.
Con riferimento all’articolo 1 del Decreto n. 3 del 2020 il reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo è ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro.
Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è oltre i 15.000 euro e fino ai 28.000, a condizione però che la somma delle detrazioni riportate di seguito sia superiore all’imposta lorda:
- per carichi famigliari;
- per lavoro dipendente;
- per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021;
- per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici;
- Vengono considerate inoltre le detrazioni previste da altre disposizioni normative conseguenti al sostenimento di spese entro il 31 dicembre 2021.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile