Sono nulle le deliberazioni nelle assemblee in cui non risultino nominati Presidente e Segretario?

La Riforma del Condominio targata Legge N° 220/2012 non ha indicato nessuna prescrizione indicante la figura del Presidente e del Segretario.

Come tale, non sussiste un obbligo normativo di nomina delle figure richiamate tale da inficiare la validità del verbale assembleare condominiale a differenza dei requisiti indicati dall’art. 2375 del codice civile, rubricato “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea”, in materia di diritto societario, in cui le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal sottosegretario o dal notaio.

Sulla questione, la corte di legittimità aveva precisato che l’efficacia del verbale dell’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata; come tale, il valore di prova legale del verbale assembleare, corredato della sottoscrizione del presidente e del segretario, è finalizzato ad indicare la provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori. (Cass. Ord. N° 11375/2017)

Orbene, il decreto legge N° 104 del 14 agosto del 2020, convertito nella legge N° 126 del 13 ottobre 2020 ha confermato e modificato i procedimenti in materia assembleare, ex. art. 66 disp. att. c.c., ovvero l’art. 63 del predetto decreto ha disposto al comma 1 bis, lettera b) che:

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore ed a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Pertanto, la figura del Presidente e del Segretario sono state richiamate nel novellato art. 66 disp. att. c.c., tuttavia

Sul punto, eventuali vizi relativi alla nomina, alla revoca, alla sottoscrizione del segretario e del presidente come anche al loro allontanamento costituiscono mere irregolarità inidonee a determinare l’illegittimità della delibera e non potenziali vizi procedimentali al pari, ad esempio, del difetto di convocazione o della mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi e, per tale ragione, ogni istruttoria sul punto sarebbe stata irrilevante.
Trib. Civ. Roma Sez. V Sent n. 17028/2020

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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