Premessa
Con la risposta n. 189 del 12 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interessantissima indicazione sul trattamento dei compensi “accessori” di figure non direttamente riconducibili a quelle sportive. In particolare, una A.S.D. affiliata al CONI per il tramite dell’ente C.S.I. valutava la candidatura alla gestione di un palazzetto. In fase di valutazione di convenienze, chiedeva se i compensi erogati a figure quali custodi, addetti alle pulizie e giardinieri potessero rientrare nei redditi diversi previsti ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Il quesito si concludeva ritenendo che la risposta potesse essere negativa e pertanto di chiedeva un chiarimento ai destinatari del quesito.
La risposta del fisco
A seguito di un dettagliato excursus giurisprudenziale e normativo, l’Agenzia afferma:
… le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24 12.21), ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l’altro, che il percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR. Sulla base di quanto su esposto, si ritiene pertanto, in linea peraltro con quanto prospettato dall’ASD Istante, che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
La prima parte è chiara e fa riferimento alle recenti pronunce della Cassazione, la quale ha sottolineato che uno dei requisiti oggettivi per la percezione di compensi sportivi in regime agevolato è il carattere di NON professionalità delle prestazioni. Per quanto possa sembrare scontato, si tratta tuttavia di un requisito spesso sottovalutato o ignorato dai sodalizi sportivi.
Nella seconda parte invece tratta un argomento meno chiaro, chiarendo la necessità di un vincolo associativo e la non assunzione di un obbligo personale. Da qui deriva una doppia ipotesi:
- Se facciamo riferimento alla generalità delle collaborazioni sportive, il concetto di vincolo associativo stride con le esigenze moderne dei rapporti con i sodalizi, sempre più articolati e complessi. D’altronde è impensabile ritenere che i collaboratori di associazioni e società sportive possano essere (solo o in gran parte) dei soci che operino per integerrimo spirito volontaristico;
- Se invece facciamo riferimento a collaborazioni specifiche, potrebbe intravedersi una potenziale apertura. Se, infatti, le figure di custodi e giardinieri non rientrano in alcun modo nell’ambito dei compensi sportivi dell’art. 67 m) TUIR, esse potrebbero invece rientrarvi in forza di un vincolo associativo che tali figure intrattengono con i sodalizi. Si pensi all’associato che ha un altro impiego nella vita quotidiana ma che mette a disposizione di associazioni e società sportive il proprio tempo dietro rimborsi o piccoli compensi.
Conclusioni
Da quanto sopra esposto, è molto pericoloso affidarsi ad “interpretazioni”, seppur ragionate. Prudenzialmente è il caso di non considerare le figure accessorie come destinatarie di compensi sportivi, a meno che non sia presente un vincolo associativo che ne giustifichi l’operato volontario e liberale. Diverso il discorso se sarà possibile dimostrare il vincolo sportivo della figura e della prestazione col sodalizio: ad esempio chi custodisce una struttura a seguito di un evento sportivo o un giardiniere che sistema il verde a seguito di una manifestazione sportiva. In tal caso è possibile dimostrare una sorta di vincolo di sportività che giustificherebbe l’ambito dell’art. 67 per i rispettivi compensi, ricordando che tali prestazioni non devono assolutamente rientrare nell’ambito di attività di impresa o lavoro autonomo.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile