Con l’interrogazione parlamentare in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati n. 5-04376 del 28 luglio 2020 si è trattato un tema molto delicato in ambito sportivo. Gli onorevoli Sangregorio, Schullian e Rossini hanno formalmente chiesto se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.

Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

La circolare n. 18/E del 10 agosto 2018 ha chiarito che l’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell’interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica (resta ferma l’esclusione da IRES – ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018).

Relativamente all’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l’attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.

Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.

In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l’ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all’attività sportiva esercitata dall’ente.

È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l’attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all’ente sportivo.

Ciò posto, in merito alla questione rappresentata nell’interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con agli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.

Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l’altro, della sua rilevanza economica.

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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