Nel caso di unità abitative appartenenti ad edifici plurifamiliari, il Superbonus è ammesso solo se le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti. Questo il parere dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta n. 810/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi circa l’accesso al Superbonus per le unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari. L’Istante è proprietario di un appartamento sito in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati ed in cui le singole unità sono dotate di accesso autonomo. Tuttavia esso è dotato di un unico sistema fognario con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica ed acqua ed inoltre dispone di accumuli di GPL condivisi tra le diverse unità abitative.
In sintesi, gli impianti di acqua, energia elettrica e gas sono di proprietà delle singole unità dal loro interno fino al punto di installazione dei contatori, mentre, gli stessi sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l’allaccio condominiale. L’Istante vorrebbe usufruire del Superbonus, pertanto ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il suo appartamento può qualificarsi come “funzionalmente indipendente”.
L’Agenzia in risposta chiarisce che:
Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
In definitiva, possono essere considerate unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” quelle dotate di almeno tre impianti di proprietà esclusiva, che quindi non possono essere serviti da un’utenza comune. In siffatta ipotesi, gli impianti non sono di proprietà esclusiva e dunque gli interventi previsti sull’unità immobiliare del contribuente non possono godere del Superbonus.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile