Nel momento in cui si accertino delle morosità da parte dei condomini, come deve procedere l’amministratore? Quali sono i suoi poteri e ha l’obbligo di convocare preventivamente l’assemblea al fine di deliberare a tal riguardo? Esiste conflitto circa la nomina di un legale e l’anticipo delle spese della controversia?

Gli obblighi per l’amministratore di condominio, in materia di decreto ingiuntivo sono richiamati dall’articolo 1129 in combinato disposto con l’art 63. delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. Pertanto, secondo la norma, salvo essere dispensato dall’assemblea, non è richiesto nessuna delibera condominiale per la nomina del legale per il recupero delle quote condominiali.

L’antitesi esistente tra obblighi dell’amministratore e anticipo delle spese legali deve essere risolto in termini funzionali o con una assemblea preventiva, ovvero con una assemblea di ratifica del provvedimento così come da obblighi ex art 1129 del codice civile. L’eventuale addebito o meno delle spese sarà sostenuto in termini iniziali dall’assemblea e successivamente attribuiti o meno dal giudice monocratico di merito.

Se il condominio moroso non avesse le garanzie da prestare è opportuno verificare la possibilità di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato così come predispone l’art 63 delle disposizioni attuative attraverso richiesta all’Autorità giudiziaria competente per territorio.

In compenso la tutela delle garanzie condominiali deve essere tutelato sempre dal proprietario dell’immobile. Sarebbe inverosimile un appartamento privo di proprietario. 

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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