Vediamo cosa stabiliscono le normative vigenti in materia di sicurezza per i lavori condominiali, in particolare sulle linee guida dei tetti.

Premessa

L’articolo 115 del D. Lgs. 81/2008 afferma:

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche.

L’art. 111 sopra citato invece recita:

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

Come è ben noto, il sistema di sicurezza standard per i lavori in quota è rappresentato dal ponteggio, che tuttavia ha un costo notevole oltre ad una collocazione difficile e talvolta impraticabile in luoghi angusti o di spazio ridotto. Ed in questo caso corre in soccorso la linea vita.

Cos’è una linea vita?

Una linea vita altro non è che un cavo metallico (flessibile o rigido) ancorato al tetto ed al quale si agganciano gli operatori tramite imbragature e cordini. Tali cavi possono avere andamento rettilineo e curvo, regolare o adiacente a superfici irregolari e possono anche incrociarsi con altre linee.

Da tale descrizione è facile comprendere quanto esse siano utili, in quanto permettono non soltanto l’esecuzione di lavori in edilizia ma anche semplici operazioni di manutenzione o di pulizia (come nel caso di grondaie e intercapedini).

Obbligatorie o no?

Dopo aver analizzato gli artt. 111 e 115 è facile comprendere che tali sistemi sono obbligatori solo laddove non sia possibile installare ponteggi o sistemi affini. Ma non vi è obbligo di installazione di linee vita in quanto lo stesso art. 115 elenca una serie di sistemi alternativi:

Dunque, le linee vita sono inutili e superflue laddove ci si rivolga a ditte che operino con ponteggi o con i sistemi sopra elencati.

Essendo l’Amministratore il reale committente dei lavori, sarà proprio quest’ultimo il responsabile in caso di sinistri, danni o inadempienze dovute all’assenza di sistemi di sicurezza, per cui egli dovrà agire con la massima cautela e non lesinare sulle spese necessarie.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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