Con una lapidaria sentenza, la CTP di Palermo ha sancito che la mancata sottoscrizione con firma digitale di cartella elaborata in formato “ pdf ” e non trasformata in formato “ p7m “ non denota l’inesistenza della notifica ma la nullità della stessa, sanabile quindi con l’impugnazione ai fini del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Il caso
Una società impugnava una cartella per IRES e IVA relative all’annualità 2013, eccependo l’inesistenza della notifica in quanto in assenza di firma digitale con mera estensione pdf. I giudici hanno rigettato il ricorso poichè si era in presenza di nullità sanabile con l’impugnazione.
La decisione è passata attraverso la disamina dei due principali orientamenti:
a) Nel primo caso viene in soccorso la sentenza CTP Palermo n. 798 del 3 febbraio 2017. In questa ipotesi la mancata sottoscrizione con firma digitale non priva l’atto delle sue fondamentali caratteristiche di immodificabilità e di sicurezza della comunicazione conformemente alle disposizioni del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e le specifiche tecniche previste dal D.M. 2 novembre 2005
b) Nel secondo caso ci si deve rifare alla sentenza CTP Milano n. 1023 del 3 febbraio 2017. Nella fattispecie l’atto non firmato digitalmente non potrà essere ritenuto idoneo a garantire con certezza l’identificabilità dell’autore, la paternità dell’atto, nonché la sua integrità e immodificabilità, conformemente a quanto richiesto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Argomentando la sentenza i giudici hanno fatto richiamo alla sentenza di cui al punto b) in base alla quale “spetta al giudice tributario il compito di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale…”. Nel caso in questione la valutazione di conformità è di carattere positivo in quanto la trasmissione a mezzo pec avviene “… mediante un sistema che impone l’autenticazione dell’utente con credenziali di accesso (username e password), cosicchè può ritenersi che l’Agente per la riscossione l’ha comunque fatta propria”.
Ad avviso del collegio palermitano trovava applicazione “il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale e la copia di un documento, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia senza che possano considerarsi sufficienti ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2014 n. 10326).

Riferimenti giurisprudenziali
A suffragio di tale orientamento vengono varie sentenze della Corte di Cassazione.
1) La nullità della notifica può essere sanata mediante la “tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento che produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria”. (Cassazione civile, sez. trib., 12 luglio 2013, n. 17251).
2) “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”. (Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
3) “…l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento che è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo”. (Cassazione civile, sez. trib., 28 ottobre 2016, n. 21865).

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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