Con un’interessantissima sentenza la CTP Potenza, sez. I, 19 marzo 2018, n. 610, ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria è nulla se risulti l’incertezza assoluta dell’identità della persona fisica alla quale è stato materialmente consegnato il plico. Tale nullità si palesa nel mancato assolvimento dell’obbligo imposto dal comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, portando quindi alla consequenziale nullità dell’iscrizione ipotecaria.

Nella fattispecie:


“(…) bisogna verificare se l’iscrizione impugnata è stata preceduta dalla comunicazione preventiva di cui all’art. 77 comma 2bis del DPR n. 602/73. (…) A riprova della comunicazione del prefato preavviso, ha prodotto la fotocopia di un avviso di ricevimento, dal quale risulta che il plico contenente il preavviso di iscrizione era indirizzato a (…) è stato consegnato il 16.10.2015 a persona identificata mediante sbarramento della casella <> con sottoscrizione illeggibile; inoltre dalla casella detta si diparte una linea di congiunzione alla casella <>. (…) La nullità-inesistenza della notifica della comunicazione preventiva si sostanzia nel mancato assolvimento dell’obbligo imposto dal comma 2bis dell’art. 77 del DPR n. 602/73, sanzionato con la consequenziale nullità della impugnata iscrizione, come spiegato da Cass. 21.11.2015 n. 23875:

<<In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/73 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica della intimazione di cui al precedente art. 50 comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazione>>”

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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