Cosa sono i contratti di locazione breve e come vanno gestiti?
Premessa
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, aventi medesima durata.
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, nonché altri servizi come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, che risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, incidendo sull’ammontare del canone o del corrispettivo.
Per i contratti di locazione breve stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è prevista, da parte di tali soggetti, la trasmissione dei relativi dati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Ritenute e versamenti
Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono operare su quelle somme, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto, da versare tramite modello F24, con il codice tributo “1919”.
Modalità di trasmissione
I soggetti residenti in Italia devono trasmettere i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione del file contenente i dati vanno utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, e quelli residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, se incassano i canoni/corrispettivi o intervengono nel pagamento, provvedono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti al di fuori dell’UE, privi di stabile organizzazione in uno Stato membro, per adempiere gli obblighi, devono nominare un rappresentante fiscale; in assenza della nomina, sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei residenti fuori dell’UE.
I soggetti residenti in uno Stato UE, privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.
La cedolare secca
Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, come è ormai noto, il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento) di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca (in alternativa al regime ordinario).
Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% (così stabilita dall’articolo 1, comma 63, della legge n. 213/2023). La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Se il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione, allora l’aliquota resterà al 21%. Se, per ipotesi, gli immobili locati fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, sull’altro quella del 26%.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile