Il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport e i Giovani conferma la scadenza al 31 ottobre per le CU non superiori a 15.000 euro

I tempi recenti di entrata in vigore della Riforma dello Sport e le carenze comunicative da parte delle istituzioni preposte, avevano generato una serie di dubbi in merito al termine di presentazione delle certificazioni uniche 2024, in quanto non era chiaro se bisognasse rispettare il termine del 18 marzo (originariamente 16 marzo, tuttavia giorno festivo) o se usufruire della scadenza del 31 ottobre come i redditi non rientranti nelle dichiarazioni precompilate ed in concomitanza con la scadenza della presentazione del modello 770.

A seguito dei numerosi dubbi e delle tante perplessità che hanno accompagnato questo periodo di limbo informativo, è intervenuto il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport e i Giovani, il quale ha risposto ad una richiesta di chiarimenti in merito alla esatta interpretazione dei termini richiamati dalla Risoluzione n. 13 del 4/3/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’esattezza, con la risoluzione n. 13/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla scadenza di presentazione delle Cu in cui vengono riportati, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati delle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti), come ha previsto il decreto “Adempimenti” (articolo 19, Dlgs n. 1/2024).

Il documento ha precisato che le informazioni ricavate dalle Certificazioni uniche contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello Redditi Persone fisiche per quest’anno saranno utilizzate dall’Agenzia solo in via sperimentale. Di conseguenza, per il periodo d’imposta 2023, le Cu contenenti redditi dichiarabili esclusivamente tramite il modello Redditi Pf 2024 (ad esempio, lavoro autonomo “professionale”) potranno essere ancora presentate entro il 31 ottobre 2024.

Nella comunicazione inviata al Dipartimento per lo Sport si richiedeva conferma se le Certificazioni Uniche relative ai redditi di “lavoro sportivo” di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021 e s.m.i., pari o inferiori alla fascia di esenzione ivi prevista, pur essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,  contenendo unicamente redditi esenti, potevano essere presentate entro il maggior termine del 31 ottobre 2024.

Tale richiesta trova origine da un attenta lettura della Risoluzione n. 13/2024 dell’Agenzia delle Entrate che, pur riferita ai redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”), ha precisato che le “CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre”.

Nella risposta viene confermata l’interpretazione che consente alle ASD e SSD di poter trasmettere le CU in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di 15.000 euro entro il maggior termine del 31 ottobre 2024.

Di seguito è riportata la risposta integrale:

La risoluzione infatti, seppur dedicata alla fattispecie relativa al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di “redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)”, mette in evidenza espressamente che, “le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre”.

Tale circostanza sembra essere rivolta alla generalità dei redditi esenti o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, ritenendo, a ragione, che a questa categoria siano riconducibili i redditi da lavoro sportivo, fino alla soglia massima di € 15mila. Ciò ci è stato confermato anche dall’Agenzia delle entrate, sentita sull’argomento per le vie brevi.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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