Vediamo quali sono gli adempimenti in materia di DVR per i soggetti sportivi e quando ne è prevista l’obbligatorietà

Premessa

L’ASD/SSD, indipendentemente dalla sua struttura organizzativa e dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro sede dell’Associazione o Società come per gli altri eventuali luoghi di svolgimento delle attività.

Le due norme che regolano gli aspetti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

  1. Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005) – Tale norma è competenza del “proprietario” dell’impianto sportivo che deve comunque garantire al “Gestore” dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche,…) Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di “audit” iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.
  2. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009) – Tale  norma è di competenza del Gestore e/o dell’Associazione o Società Sportiva che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La natura del collaboratore e il DL n. 69/2013

Per chiarire se ASD/SSD debbano o meno dotarsi di DVR, occorre guardare alla natura del rapporto lavorativo instaurato nei confronti dei collaboratori, che talvolta sono dei veri e propri lavoratori subordinati. Se infatti per i collaboratori volontari e senza retribuzione non sussistono dubbi circa l’assenza di subordinazione, la questione diventa critica quando non vi sia più la gratuità dell’opera prestata. In questi casi infatti il prestatore si può qualificare come:

L’art. 32 del DL n. 69/2013, che ha modificato il D.Lgs. 81/08,recita:

ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto.

In sintesi essi sono considerati lavoratori autonomi e, dunque, le ASD/SSD che si avvalgono della loro opera non sono inquadrabili come datori di lavoro. La più ovvia conseguenza è che non scattano gli obblighi inerenti al Documento Valutazione Rischi (DVR), il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), né i corsi antincendio: tali obblighi scatteranno, in definitiva, solo qualora si instauri un vincolo di subordinazione lavorativa.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

2 risposte

  1. Buongiorno,
    nel decreto attuativo al “Decreto Sport”, pubblicato il 04 settembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale, nell’art. 33, comma 1, si riporta “[…] Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Questo significa che, analogamente a quanto da voi descritto in questo articolo in merito ai “volontari”, nel momento in cui in tutti i dipendenti dell’ASD percepiscono un compenso inferiore ai 5.000€ (è il nostro caso), non è obbligatorio redigere il DVR?
    Preciso, nel caso fosse rilevante, che le strutture in cui svolgiamo la nostra attività sono di proprietà del Comune e gestite sempre dal Comune, noi siamo semplici affittuari (non abbiamo gestione).
    Grazie

    1. Gentile lettore, la valutazione rischi va effettuata sempre dal datore di lavoro, non conta la proprietà o la disponibilità dei locali. Riguardo altri dubbi la invitiamo a contattarci privatamente per richiedere una consulenza dettagliata.

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