Le prestazioni dei collaboratori sportivi finiscono sotto la lente del fisco e dell’INPS, con una voluminosa produzione di sentenze della Cassazione

In attesa dell’applicazione della Riforma dello sport, restano molteplici i dubbi sui compensi sportivi, oggetto di un numero sempre più elevato di contenzioni e contestazioni da parte dell’amministrazione.

I dubbi riguardano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 67, primo comma, lett. m.) del DPR n. 917/86 (T.U.I.R.), in particolare se le norme sui compensi sportivi dilettantistici siano applicabili agli istruttori ed ai tecnici che, pur non essendo sportivi professionisti, svolgano i loro incarichi in maniera “professionale”. L’INPS non la pensa così, e questo sta portando ad una proliferazione di contestazioni e ricorsi.

La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal riguardo con la Sentenza Civile Sent. Sez. L Num. 41397 Anno 2021. L’orientamento è quello di riconoscere l’obbligo di contribuzione alla gestione ex ENPALS, ora confluita nella gestione INPS. Secondo il predetto art. 67, non vi è assoggettamento alla gestione previdenziale solo dimostrando che:

Oltre alla sentenza in esame, anche le successive hanno mostrato un orientamento poco benevolo nei confronti di tali compensi, inquadrandoli spesso come lavoro subordinato. Affinché i compensi siano inquadrabili secondo l’art. 67, la Cassazione ha indicato i seguenti requisiti:

  1. le prestazioni devono essere rese nei confronti di soggetti iscritti al CONI;
  2. i soggetti sportivi devono materialmente operare secondo quanto stabilito dallo statuto;
  3. le prestazioni devono essere fornite nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in ragione del vincolo associativo tra il prestatore e associazione, escludendo la possibilità che possa trattarsi di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
  4. il tecnico/istruttore deve ricevere il compenso non svolgendo mai l’attività con carattere di professionalità, neppure in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).

Riguardo quest’ultima annotazione, va precisato che la professionalità nello svolgimento di un incarico NON riguarda il professionismo in ambito sportivo, ma solamente l’esercizio di un’arte o professione da parte di un soggetto. Quindi, in sintesi, si può essere professionisti in ambito sportivo dilettantistico, escludendo in tal modo la possibilità di ricevere compensi sportivi ex art. 67.

Per completezza:

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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