I centri estivi sono un’attività ricorrente da parte di ASD e SSD, che tuttavia richiede una gestione attenta per evitare che possano trasformarsi in un boomerang

La gestione dei centri sportivi estivi (noti anche come “camps”) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) e società sportive dilettantistiche (s.s.d.) è sempre più comune. Esso coniuga l’aspetto sportivo con quello commerciale, rappresentando una valida opportunità di business e di autofinanziamento restando all’interno del perimetro istituzionale delle attività sportive. Questi centri offrono ai bambini e ai ragazzi in età scolare luoghi di socializzazione e promuovono le attività sportive delle associazioni, fornendo al contempo una soluzione per i genitori che lavorano.

Le attività proposte possono essere sportive, ma anche ludiche o culturali. Se il servizio è offerto per l’intera giornata, esso include anche il servizio mensa e/o l’assistenza durante i pasti. In alcuni casi, vengono organizzati soggiorni di alcuni giorni in località marine o montane opportunamente allestite e dotate del necessario (presidi ospedalieri nelle vicinanze, logistica, ecc.). In linea di principio, poiché queste attività vengono svolte a fronte di corrispettivi specifici (rette/quote di partecipazione), la loro natura è considerata commerciale (art. 148, c. 2, T.U.I.R. e art. 4, cc. 3 e 4, DPR 633/1972). Pertanto, i corrispettivi incassati devono essere soggetti a IVA e gli eventuali utili concorrono a formare il reddito imponibile dell’associazione.

Regime Agevolato L. 398/1991

Se l’a.s.d./s.s.d. ha optato per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991, i corrispettivi e il reddito derivanti dalla gestione dei centri estivi possono beneficiare delle agevolazioni, sia formali (esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi) che sostanziali (versamento dell’IVA al 50% e concorrenza al reddito dei ricavi in misura forfettaria del 3%).

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 18/E del 01/08/2018), non tutte le attività commerciali possono usufruire dell’agevolazione della legge 398/1991, ma solo quelle “connesse alle attività istituzionali” delle associazioni. Di conseguenza, i corrispettivi potranno beneficiare dell’agevolazione solo se l’attività principale del camp è di natura sportiva, riconosciuta dal CONI. Le attività collaterali (come mensa, trasporti e attività culturali) possono essere considerate connesse se costituiscono il completamento naturale degli scopi specifici dell’ente sportivo.

L’Agenzia richiede inoltre che le attività connesse siano svolte all’interno della struttura sportiva e senza l’uso di mezzi organizzati per la concorrenza sul mercato. Se l’attività principale è di natura non sportiva, non potrà beneficiare delle agevolazioni e dovrà essere soggetta a tassazione ordinaria ai fini IVA e delle imposte sui redditi. In sintesi, un’a.s.d. o s.s.d. che svolge un’attività commerciale distinta dall’attività istituzionale non può usufruire del regime agevolato per tale attività. La prudenza nella gestione fiscale è essenziale per evitare contestazioni.

Eccezioni alla Natura Commerciale dell’Attività dei Centri Sportivi Estivi

La regola generale della natura commerciale dell’attività dei centri sportivi estivi trova un’eccezione quando questa è svolta dai sodalizi sportivi in favore dei propri soci o tesserati. In tali casi, i corrispettivi possono beneficiare della cosiddetta “de-commercializzazione”, equiparandoli alle entrate istituzionali pure, come le quote associative, ai fini tributari. Questo significa che tali corrispettivi non saranno soggetti a IVA e non concorreranno alla formazione del reddito imponibile (art. 148, c. 3, T.U.I.R. e art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972). Per beneficiare di questa agevolazione, devono essere rispettate specifiche condizioni:

  1. Riconoscimento Sportivo: Il sodalizio deve essere riconosciuto ai fini sportivi dilettantistici (iscrizione Registro CONI/RASD).
  2. Statuto e Clausole Speciali: Lo statuto deve contenere le clausole speciali previste dall’art. 148, c. 8, T.U.I.R. e deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate, con il rispetto effettivo di tali clausole.
  3. Modello EAS: Deve essere stato inviato all’Agenzia delle Entrate il modello EAS.
  4. Fruitore del Servizio: I fruitori del servizio devono essere soci o tesserati dell’a.s.d./s.s.d.
  5. Finalità Istituzionali: L’attività svolta deve essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente e deve essere di natura sportivo-dilettantistica (compresa l’attività didattica) nelle attività riconosciute dal CONI.

Se il fruitore del servizio è un soggetto non socio o non tesserato, la prestazione acquisisce una qualifica commerciale, essendo rivolta a un ordinario cliente. Inoltre, la qualifica di associato o tesserato deve essere acquisita prima della fruizione del servizio e/o del pagamento del corrispettivo. È importante che il tesseramento sia accompagnato da una certificazione medica (agonistica o non agonistica) secondo le regole della FSN/EPS/DSA a cui il sodalizio è affiliato. Eventuali incassi percepiti come acconto prima dell’acquisizione della qualifica devono essere soggetti a IVA, a meno che non sia chiaro dal contratto di iscrizione o dal regolamento che le somme versate sono caparre, imputabili a conto corrispettivo una volta perfezionata l’adesione, o trattenute in caso di mancata partecipazione.

Criticità delle Attività Non Sportive

È critico notare che se il centro estivo offre anche attività non sportive, come corsi culturali, musicali, di lingue, di ripetizioni o aiuto al recupero scolastico, o servizi di baby parking, la de-commercializzazione del corrispettivo è difficilmente giustificabile. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la commercialità dell’intero corrispettivo, pertanto è consigliabile distinguere chiaramente il corrispettivo relativo ai servizi sportivi puri e/o strettamente connessi da quelli relativi ai servizi accessori e non connessi, assoggettando a IVA e tassazione solo questi ultimi.

Un’accurata distinzione e gestione delle attività e dei corrispettivi è fondamentale per conformarsi alle normative fiscali e beneficiare delle agevolazioni previste per le attività dei sodalizi sportivi dilettantistici. La chiarezza nei contratti e nei regolamenti, insieme a una corretta qualificazione dei fruitori dei servizi, è essenziale per evitare contestazioni fiscali e garantire il corretto inquadramento tributario delle attività svolte.

I lavoratori sportivi

Per quanto riguarda i collaboratori operanti nei centri sportivi estivi, se l’attività svolta è di natura sportiva e riconosciuta dal CONI, questi possono essere inquadrati come istruttori o tecnici sportivi, con i relativi benefici in termine di esenzione reddituale e di contribuzione agevolata.

Le condizioni necessarie per l’erogazione dei compensi agevolati includono:

  1. Appartenenza al “mondo CONI”: Il soggetto erogante deve appartenere al CONI o agli organismi di riferimento (FSN, EPS, DSA), o essere una associazione o società sportiva dilettantistica.
  2. Esercizio di Attività Sportiva Dilettantistica: La collaborazione deve avvenire nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, inclusa l’attività didattica.
  3. Assenza di Rapporto di Lavoro: Non deve esserci un rapporto di natura lavorativa tra il sodalizio sportivo e il percettore delle somme.

Questo ultimo punto è particolarmente delicato, poiché un rapporto di collaborazione sportiva potrebbe essere riqualificato come rapporto professionale durante eventuali accertamenti, con conseguenze sanzionatorie.

Il possesso di titoli qualificanti, come una laurea in Scienze Motorie o brevetti per l’insegnamento di specifiche discipline rilasciati dalle FSN o EPS, potrebbe indicare un rapporto professionale. Tuttavia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che i brevetti federali sono requisiti per operare in ambito sportivo e non costituiscono indici di professionalità di per sé (Circolare n. 1 del 2016). Questo è stato confermato anche dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 190 del 13/04/2022.

Quando l’attività non è di natura sportiva, o vi è un rapporto di natura lavorativa, i collaboratori devono essere inquadrati secondo le ordinarie forme giuslavoristiche, come lavoro autonomo occasionale o attraverso la fatturazione del compenso percepito se la collaborazione rientra nell’attività professionale esercitata dall’istruttore/animatore. Non è raro che nei verbali ispettivi venga contestato che le prestazioni degli istruttori siano ascrivibili a quelle di educatori o animatori e non di tecnici sportivi, soprattutto in considerazione dell’età dei bambini partecipanti.

Il trattamento previdenziale segue l’inquadramento tributario. Se l’attività è inquadrata come sportivo dilettantistica, i compensi non saranno soggetti a contribuzione previdenziale fino a 5.000 euro, oltre tale soglia godranno invece della contribuzione agevolata di carattere sportivo. Se l’inquadramento è di natura lavorativa, saranno necessarie ritenute e versamenti previdenziali, tenendo presente che i lavoratori dei centri sportivi devono essere iscritti alla gestione ex ENPALS.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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