L’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% è stata confermata a seguito del parere tecnico delle Dogane

Una società che commercia integratori proteici a base vegetale tramite una piattaforma online potrà applicare l’aliquota Iva ridotta, nella misura del 10%, alla vendita di barrette e preparati in polvere. Il via libera arriva con la corretta classificazione fornita dall’Adm che ha ricondotto i prodotti tra quelli indicati nella Tabella A parte III, allegata al Decreto Iva le cui cessioni possono fruire dell’Iva al 10 per cento. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 295 del 14 aprile 2023.

Riguardo ai prodotti commercializzati l’istante, in particolare, fa sapere che si tratta di barrette (ALFA COMPLETE PROTEIN BARS) e preparati in polvere (ALFA COMPLETE PROTEIN) di vari gusti e ad alto potere nutritivo destinati ad integrare l’alimentazione.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilasciato, su richiesta delle Entrate, il parere tecnico necessario a classificare i prodotti nelle esatte voci doganali, per verificare l’eventuale applicazione dell’imposta ridotta. L’Adm in sintesi ha classificato nell’ambito del capitolo 18 della Tariffa Doganale ”Cacao e sue preparazioni” alla voce 1806 ”Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”:

mentre gli altri gusti del prodotto ALFA COMPLETE PROTEIN (vanilla fudge, banana milkshake, strawberries & cream e unflavoured & unsweetened)  sono inseriti nell’ambito del capitolo 21 della Tariffa doganale alla voce 2106 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.

L’Agenzia ricorda che i prodotti commercializzati dall’istante sono ”integratori alimentari” e di conseguenza non beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non sono inclusi in nessuna parte della Tabella A, allegata al Decreto Iva. L’eventuale sconto d’imposta quindi è deciso caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Adm che ne deve analizzare la composizione.

Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, a prescindere dalla diversa voce doganale in cui sono confluiti i prodotti anche in base al diverso gusto, è che i loro componenti siano riconducibili in base al parere delle Dogane ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al Decreto Iva, cui consegue l’applicazione dell’aliquota nella misura del 4, del 5 o del 10 per cento.

L’Agenzia delle entrate, quindi, sulla base del parere tecnico dell’Adm rileva che le barrette e gli altri preparati con cacao possono essere ricondotti tra i beni di cui al punto 64) della citata Tabella A, parte III, cioè tra ”Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06)”, le cui cessioni sono soggette all’al Iva al 10 per cento, mentre gli altri gusti del preparato in polvere rientrino tra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107) ” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, le cui cessioni sono soggette anch’esse all’aliquota Iva nella misura del 10 per cento.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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