Il diffondersi delle mode del fitness in palestre e centri sportivi ha generato una gran confusione sulle figure di tecnici e istruttori, con non poche criticità anche dal punto di vista fiscale

Chi ha titolo per essere istruttore

Iniziamo col dire che nell’ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi (istruttori, allenatori, maestri, ecc.), per le leggi vigenti in Italia gli unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:

Di conseguenza, tutti i titoli non rilasciati dai suddetti enti NON avranno alcuna valenza legale in ambito sportivo in merito all’esercizio della qualifica di tecnico/istruttore. Chiariamo inoltre che quando si parla di diplomi o brevetti, non si fa assolutamente riferimento ad attestati privati, workshop, masterclass, ecc. in quanto tali elementi avranno una valenza meramente curriculare ma di certo non legale. Tali “attestati” dovrebbero essere convertiti secondo gli standard previsti dall’ordinamento sportivo, rivolgendosi agli enti di riferimento.

Implicazioni

La non rispondenza agli standard richiesti comporta, per i soggetti sportivi, l’impossibilità di applicare la norma dei rimborsi forfettari di spesa secondo le modalità stabilite dalla Legge 342/2000, pertanto tale attività verrà classificata in caso di controlli quale commerciale e/o professionale e, di conseguenza, soggetta all’applicazione della normativa ENPALS. A tali condizioni il personale sportivo dovrebbe essere considerato come personale dipendente, quindi come lavoro subordinato o in alternativa come lavoro autonomo in caso di titolarità di partita IVA.

Restando in questa ipotesi di irregolarità dei titoli, potenzialmente anche sotto il profilo assicurativo si potrebbe verificare una condizione in cui la compagnia assicuratrice potrebbe non riconoscere la risarcibilità di un eventuale danno di sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore.

Infine, i rendiconti delle ASD e SSD potrebbero essere contestati in quanto viziati da errata classificazione dei rimborsi sportivi che dovrebbero invece configurarsi come costi del personale.

I diplomi degli Enti di Promozione Sportiva e lo SNaQ

Lo Statuto del CONI, regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’Art. 2 le Funzioni di disciplina e regolazione e all’art 26 l’ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici ed istruttori deriva dalle previsioni dell’art. 2 del Regolamento “Per il Riconoscimento ed i rapporti CONI- EPS”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. 

In ordine allo SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive) il CONI con la delibera di Giunta nazionale n. 308 del 18\07\2017 ha riconosciuto il 1° livello SNaQ in automatico ai tecnici formati dalle FSN o dagli EPS. Per gli altri livelli ed i certificati equiparativi bisogna frequentare gli appositi corsi del CONI. Lo SNaQ è anche il Sistema di Qualificazione dei Tecnici Sportivi per le Equiparazioni Professionali a livello europeo, ma per ora non è stato ancora definito ed approvato dalla legislazione europea (ha quindi solo valore in ambito nazionale).

L’attività delle regioni

Le Regioni che hanno facoltà legislativa in materia sportiva sul loro territorio hanno toccato, in diverse occasioni, anche il problema della qualificazione dei soggetti che operano in campo sportivo. Il riferimento più ricorrente nelle varie analisi è quello alla Regione Lombardia. Quest’ultima, nel “Testo Unico delle Leggi sullo Sport” al titolo II, art. 8 ha considerato istruttori specifici di disciplina quei soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla federazione nazionale riconosciuta o dalle scuole regionali del CONI o dagli enti di Promozione Sportiva riconosciuti. Anche altre Regioni (nel dettaglio Marche, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna) con leggi regionali hanno previsto simili figure. Tale disciplina si affianca dunque alla classificazione standard prevista dall’ordinamento sportivo.

Enti intermedi e riconoscimento indiretto

I suddetti titoli per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai richiamati Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal CONI e non in modo indiretto. Pertanto si abbia chiaro che un’associazione sportiva ( talvolta definita federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà in alcun modo nessuna garanzia in ambito legale e/o fiscale, a meno che non abbia stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. potendo rilasciare gli attestati. Per controllare quali sono gli EPS riconosciuti dal CONI è sufficiente visitare l’apposita sezione presente sul sito istituzionale del CONI stesso.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

2 risposte

  1. Dottore complimenti per l’informativa, scritta in maniera impeccabile…come sempre

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *