Comunicati i nuovi limiti di retribuzione giornaliera e i valori utili al calcolo della contribuzione 2022 per i lavoratori dipendenti
Il 28 gennaio 2022 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 15/2022 per la determinazione per l’anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal CCNL.
Di conseguenza, ove la retribuzione sia inferiore al minimale previsto dalla legge la contribuzione previdenziale comunque dovrà essere determinata applicando alla base imponibile il cosiddetto minimale legale.
Tali valori vengono rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Considerato che nel 202 la variazione percentuale Istat ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari all’1,9%, i nuovi limiti rivalutati sono stati calcolati e pubblicati dall’Istituto previdenziale nella circolare in esame.
Nella fattispecie:
- per i lavoratori dipendenti il minimale di retribuzione giornaliera, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, ammonta ad euro 49,91;
- per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, in linea con i precedenti indirizzi, il minimale giornaliero di cui al punto precedente dovrà essere ragguagliato all’orario settimanale contrattuale (€ 49,91 x 6 / 40 = € 7,49 ovvero 49,91 x 5 / 36 = € 6,93);
- per le c.d. retribuzioni convenzionali, il limite di retribuzione giornaliera minima è fissato in euro 27,73;
- le retribuzioni convenzionali per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa ammonta ad euro 693,00 su base mensile;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% per le retribuzioni annue imponibili superiori al limite di prima fascia di retribuzione pensionabile dovrà essere applicata al raggiungimento di € 48.279,00 rispettivamente pari ad euro 4.023,00 mensili;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l’anno 2022, ad euro 105.014,00.
Per i dettagli consultare l’allegato n. 1 alla circolare.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile