La legge 183/2010, cosi detto collegato lavoro, oltre a introdurre nuove ipotesi in materia di ordinamento lavoristico coinvolge anche aspetti tributari non trascurabili, essendo venuto al pettine un problema spinoso relativo al trattamento fiscale di cui beneficia l’indennità risarcitoria prevista dall’art 32 comma 5. Rimane infatti ancora angusto affermare se tale indennità rientri nella tassazione ordinaria, cumulandosi agli altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, oppure nella tassazione separata e beneficiare del trattamento che la regolamenta. È invece pacifico che si tratti di una somma imponibile. Difatti, con risoluzione n. 155 del 2002, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui sono redditi da lavoro dipendente secondo il TUIR e quindi imponibili. Sempre che l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezioni di redditi da lavoro, ovvero il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto non rappresenta una forma di risarcimento per danno nel patrimonio, fattispecie questa ben più grave e perciò tutelata contributivamente. Resta da chiarire quale sia il corretto regime impositivo individuabile dalla fattispecie, ovvero se si renda applicabile la tassazione separata oppure quella ordinaria.

A far luce sull’argomento è la risposta a un’istanza di interpello ordinario, relativa a un caso d’interpretazione incerta avutosi per effetto di una sentenza della Corte d’Appello di Milano.

L’amministrazione finanziaria, rispondendo all’istanza considera tre ipotesi in presenza delle quali l’indennità prevista dal collegato lavoro rientra nell’alveo della tassazione separata: che siano indennità corrisposte per effetto di sentenze o leggi, che siano arretrati e che si tratti di risarcimento.

L’Agenzia delle entrate riprende alla lettera l’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR che indica in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente tardivamente corrisposti possono fruire del particolare regime della tassazione separata.

Tale disposizione normativa, indica che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”.

Dalla lettera della norma, si evince che il legislatore ha operato una distinzione tra situazioni di carattere giuridico da oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento, entro limiti di tempo adottati ordinariamente, di somme riconosciute come spettanti.

Nel testo della risposta l’Amministrazione finanziaria spiega che con circolare del 5 febbraio 1997, n. 23, sono state definite quali sono le situazioni di carattere giuridico che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, sulla tassazione separata. Sono cioè quelle che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti (cioè ad un accordo concluso tra azienda e lavoratore per eludere la tassazione ordinaria e rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 17 per la tassazione separata). Invece, per oggettive situazioni di fatto, il medesimo documento individua quelle che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta, caso in cui versano le somme percepite tardivamente non per effetto di leggi, atti amministrativi o sentenze.

Sulla base di quanto illustrato dalla stessa Agenzia delle Entrate, gli emolumenti arretrati corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente, e quindi l’indennità onnicomprensiva prevista dal collegato lavoro, sempre che dette somme siano riferibili ad anni precedenti rispetto al periodo in cui vengono percepite, dovranno essere assoggettati a tassazione separata (non potendo rientrare nella fattispecie gli emolumenti che si riferiscono allo stesso anno della notificazione della sentenza).

In virtù di quanto affermato, dunque, le somme corrisposte a titolo di “indennità risarcitoria” di cui all’art. 32, comma 5 del collegato lavoro, sono da considerarsi imponibili dal momento in cui vengono versate per compensare la mancata percezione delle retribuzioni riferibili al periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la riammissione in servizio, sancita dalla sentenza.

Riprendendo il testo della famigerata legge, il comma 5 dell’art 32, nell’enunciare l’indennizzo, dice che “in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva”.

Dal testo si palesa il carattere risarcitorio dell’indennità onnicomprensiva e da ciò sembra derivarne indiscutibilmente l’applicazione automatica della disciplina che regola i risarcimenti ossia la lettera c) comma 1 dell’art. 17 del TUIR dove l’imposta separata si applica a “(…) le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria (…)”.

In riferimento, ancora, alle somme corrisposte a titolo di indennità risarcitoria, ai sensi del TUIR all’art 6, comma 2 “le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (…) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituti”.

Per quanto gli effetti dell’interpello non siano vincolanti in quanto il contribuente può decidere di non uniformarsi, gli uffici dell’Agenzia delle entrate, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria.

Relativamente alla portata degli effetti dell’interpello ordinario, resta circoscritta a un caso concreto e personale. In base, infatti, all’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), le istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere dell’Agenzia in merito all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.

Ne deriva perciò che il regime fiscale applicabile alle somme percepite come indennità risarcitoria, per effetto di una sentenza della Corte di Appello di Milano, in cui al lavoratore veniva liquidata “nei limiti e con i criteri fissati dalla novella” (il collegato lavoro) a titolo di risarcimento una somma qualificata come indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato), è quello previsto dall’art. 17, comma 1, lettera i) del TUIR per la tassazione separata in merito alle indennità spettanti a titolo di risarcimento.

 

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *