Qual è il trattamento previdenziale dei co.co.co. amministrativo-gestionali a seguito della Riforma dello Sport?

L’attività di natura amministrativa e gestionale, anche se non è parte delle responsabilità dei lavoratori nel settore sportivo, quando è adeguatamente categorizzata come una forma di collaborazione coordinata e continuativa – e quindi autonoma in maniera genuina ed effettiva – beneficia delle stesse agevolazioni previdenziali previste per i collaboratori coordinati e continuativi nel campo sportivo. L’articolo 37 richiama in particolare l’iscrizione alla gestione separata INPS:

Per quanto riguarda la determinazione del limite imponibile previdenziale per l’anno 2023, si devono considerare gli importi ricevuti come compenso sportivo a partire dal 1° luglio 2023.

Grazie alle modifiche introdotte dal correttivo bis (d.lgs.120/23), è stato chiarito che sui compensi che superano il limite di esenzione di 5.000 euro si applica l’aliquota ridotta prevista per le collaborazioni sportive, pari al 24% per i lavoratori con o senza altra posizione assicurativa obbligatoria.

Va anche sottolineato che dal punto di vista fiscale, la franchigia fiscale viene estesa alle prestazioni amministrative e gestionali fino a 15.000 euro all’anno.

Tuttavia, a differenza dei lavoratori sportivi, i lavoratori che svolgono mansioni amministrative e gestionali devono essere obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL. Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi del contratto, si applicano le procedure ordinarie, tra cui la comunicazione preventiva al centro per l’impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e l’emissione del prospetto paga mensile, che devono essere gestiti tramite i canali standard come il centro per l’impiego o i consulenti abilitati, senza ricorrere alle disposizioni particolari previste esclusivamente per i collaboratori coordinati e continuativi nel settore sportivo.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *