Il quesito
Sono un Amministratore di un condominio che sta per avviare i lavori del Superbonus 110, posso ricoprire la carica di Responsabile dei lavori e percepire i relativi compensi o si rileva incompatibilità col mio ruolo?
Risposta
Gentile lettore, una prima trattazione del problema si è avuta con la Circolare 24/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare ha individuato in tale sede con le “altre spese ammissibili al Superbonus” tutti gli importi oggetto della detrazione in relazione agli interventi sostenuti ed effettivamente realizzati.
È tuttavia nel giugno 2022 che il problema è stato affrontato in maniera concreta e dettagliata con la Circolare 23/E 2022 rubricata: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.° 77 – Ulteriori chiarimenti.”
Nel documento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha indicato in maniera specifica che:
Inoltre, nella citata circolare n.° 30/E del 2020 è stato precisato che la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse al Superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio.
Diverso è il caso, invece, in cui l’amministratore del condominio sia nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n.° 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.
La risposta è dunque affermativa nel suo caso.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile