I volontari sportivi possono percepire premi in denaro nonostante il loro incarico debba essere a titolo gratuito?

In seguito all’abrogazione dell’articolo 67 comma 1 lettera m) per il settore sportivo dilettantistico, anche i premi subiscono un cambiamento nel regime fiscale e vengono ricondotti dall’articolo 36quater del Decreto Legislativo 36/21 al trattamento tributario ordinario dell’articolo 30 del DPR 600/73. Di conseguenza, le somme erogate a tale titolo non sono considerate nella formazione del reddito ma sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta, con possibilità di rivalsa facoltativa. Si tratta delle somme versate ai propri tesserati, quali atleti e tecnici operanti nell’ambito del dilettantismo sportivo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, inclusa la partecipazione a raduni, come membri delle squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il principale elemento che caratterizza la prestazione del volontario sportivo, come definito dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 36/21, è la gratuità. Ed allora, se il volontario opera come atleta o tecnico e ottiene risultati nelle competizioni sportive dilettantistiche, come il raggiungimento del podio o il passaggio a una categoria superiore nel campionato, è possibile riconoscergli un premio o ciò contrasterebbe con la natura della prestazione volontaria gratuita?

La risposta è affermativa per due ragioni principali:

  1. La disposizione sul trattamento dei premi, includendo “tecnici” e “atleti”, conferma l’autonomia di tale emolumento rispetto a uno specifico inquadramento di queste figure come lavoratori o volontari. Di conseguenza, si può ritenere che il riconoscimento di premi sia accettabile per volontari, lavoratori e per coloro che non rientrano in nessuna delle due categorie.
  2. La natura non corrispettiva delle somme erogate come premio, legate al conseguimento di un risultato ipotetico e non prenegoziato, è compatibile con la gratuità della prestazione volontaria, in quanto sono emolumenti eventuali e imprevisti, indipendenti dalla prestazione considerata in termini quantitativi.

Ciò trova conferma anche nell’articolo 25 comma 6, che regola il regime autorizzatorio per le prestazioni di lavoro sportivo dei pubblici dipendenti. Questo articolo specifica che tali soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36 comma 6-quater. La piena compatibilità della prestazione volontaria dei dipendenti pubblici con l’assegnazione di premi è ribadita anche dalle FAQ sul lavoro sportivo pubblicate dal Dipartimento per lo Sport: alla domanda numero 15 si precisa che i pubblici dipendenti volontari possono ricevere premi dal CONI, dal CIP e da altri soggetti a cui forniscono le proprie prestazioni sportive (previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza dello svolgimento di attività, in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro).

La specifica disposizione normativa, sebbene riferita solo ai dipendenti pubblici, implica la compatibilità dell’assegnazione del premio con la nozione di gratuità che caratterizza la prestazione volontaria dell’atleta o del tecnico, estendendosi in modo generalizzato indipendentemente dall’appartenenza del volontario alla pubblica amministrazione.

La compatibilità deriva anche dalla diversa natura dell’emolumento, che, come già detto, non ha natura corrispettiva: il premio infatti presuppone il conseguimento di un risultato sportivo non correlato alla durata o all’intensità della prestazione eseguita, ma unicamente al risultato sportivo ottenuto. Una tale aleatorietà sarebbe compromessa se le somme erogate come premio fossero in realtà legate a prestazioni del tutto prevedibili e preventivamente concordate tra le parti per evitare l’inquadramento come prestazione onerosa, e venissero quindi negoziate come corrispettivo o retribuzione di risultato.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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