Analizziamo le caratteristiche del Concordato Preventivo per i contribuenti forfettari

Il Concordato Preventivo Biennale investe anche la galassia dei contribuenti forfettari, pur con la presenza di differenza e peculiarità rispetto ai soggetti ISA. Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline. Tramite tale applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di Concordato preventivo e, entro il 15 ottobre 2024, accettare tale proposta.

Requisiti e oggetto

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024. Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.

I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza. L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Cessazione e decadenza

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta. A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Norme di riferimento

Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 – pdf  – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Articolo 17, comma 2 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 : apre una nuova finestra– Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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