Finalmente pubblicato il 4 settembre in Gazzetta Ufficiale il testo del correttivo bis: vediamo cosa cambia.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120, il quale integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, che avevano attuato la Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 del 2019). Questo nuovo testo entra in vigore dal 5 settembre 2023.

Di seguito vengono evidenziate le principali disposizioni correttive emerse dall’analisi del testo.

Adeguamento degli statuti

È stato previsto il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale gli enti sportivi dovranno adeguare il loro statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli articoli 7 e 9 del decreto 36. L’oggetto sociale degli enti sportivi deve ora includere “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica,” e eventualmente “l’esercizio di attività strumentali e secondarie” rispetto alle attività principali, secondo criteri e limiti (quantitativi) che saranno definiti da un apposito decreto.

La mancata conformità dello statuto alle suddette disposizioni comporterà la cancellazione automatica dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Inoltre, viene introdotta un’esenzione dall’imposta di registro qualora l’ente sportivo proceda alla revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni del decreto legislativo 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.

Attività secondarie e strumentali

Il mancato rispetto dei limiti stabiliti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con l’esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione automatica dall’elenco delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

È importante notare che tra le attività “secondarie e strumentali” rientrano tutte le attività di natura commerciale che l’associazione sportiva svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva. Queste attività possono includere, a titolo esemplificativo:

  1. Attività di sponsorizzazione e pubblicitarie;
  2. Gestione di impianti e strutture sportive;
  3. Svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e corsi di natura extra-sportiva;
  4. Gestione di bar e ristoranti.
  5. Vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo.
  6. Tutte le attività svolte per il supporto ed il finanziamento dell’attività sportiva.

Il superamento dei limiti stabiliti per queste attività per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione dall’elenco delle attività sportive dilettantistiche, quindi è importante che gli enti sportivi monitorino attentamente e rispettino tali limiti per garantire la loro conformità normativa.

Sedi sociali e destinazioni d’uso

Il decreto stabilisce che le sedi dei sodalizi, in cui si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968. Questa compatibilità è garantita indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali in cui sono situate le sedi.

Ciò significa che si potranno svolgere le attività statutarie presso le sedi, anche se i locali non hanno una destinazione urbanistica specifica per attività sportive, a condizione che tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.

Il lavoratore sportivo

Oltre ai sette ruoli precedentemente indicati nel d.lgs. 36/2021 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), è stato specificato che può essere considerato un lavoratore sportivo anche chi svolge una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) di riferimento, purché tale mansione sia necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva.

L’elenco di queste mansioni dovrà essere inviato al Dipartimento per lo Sport dalle FSN o DSA attraverso il CONI e il CIP, ciascuno per le rispettive competenze. Successivamente, l’elenco dovrà essere approvato con un decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, previa consultazione del Ministero del Lavoro.

Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato dal Dipartimento per lo Sport, basandosi sui dati forniti dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Inoltre, è stato specificato che non possono essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgono “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti come tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

Per quanto riguarda i soggetti destinatari delle prestazioni sportive di cui all’articolo 25 del decreto, rientrano in questa categoria:

  1. I soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).
  2. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpiche, CONI, CIP e Sport e Salute Spa.
  3. Altri soggetti tesserati.

Le prestazioni occasionali

Il decreto legislativo stabilisce che, quando sussistono i presupposti previsti, è possibile avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, conformemente alla normativa vigente.

Tuttavia, è necessario chiarire se questa possibilità si riferisca solo alle cosiddette “Pres.To” (contratti di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, d.l. 50/2017) che erano previste nella versione originaria del decreto 36 e successivamente rimosse dal “correttivo 1”, oppure se essa si estenda anche alle attività di lavoro autonomo occasionale disciplinate dall’articolo 2222 del Codice Civile e dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Lavoratori della Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo stabilisce che è possibile avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione nei seguenti modi:

  1. Come volontari, fuori dall’orario di lavoro, a condizione che siano rispettati gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
  2. Come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza. L’autorizzazione può essere concessa o respinta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con un apposito decreto. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni, l’autorizzazione si considera accolta.

Tuttavia, queste disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando svolgono la propria attività sportiva istituzionale. Inoltre, atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi che appartengono alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato possono essere autorizzati dalle rispettive Amministrazioni d’appartenenza quando la richiesta proviene da CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate o è effettuata sotto la loro egida.

I direttori di gara

Le modifiche apportate alla disciplina dei direttori di gara sono rilevanti e includono i seguenti punti chiave:

  1. Rientrano in questa categoria tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti sportivi, sono incaricati di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia in termini di applicazione delle regole, sia per quanto riguarda la rilevazione di tempi e distanze;
  2. Nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione dei direttori di gara, è sufficiente la comunicazione o la designazione effettuata dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche quelli paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti;
  3. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute dai direttori di gara per le attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti stabiliti dall’articolo 29, comma 2 (pari a 150 euro mensili). Questo vale in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute Spa;
  4. Le comunicazioni relative ai direttori di gara e alle prestazioni svolte devono essere effettuate dalla FSN, DSA, EPS competenti, anche paralimpici, o direttamente dalle proprie affiliate, se previsto e richiesto dagli organismi affilianti, oppure dal CONI, dal CIP e da Sport e Salute Spa. Queste comunicazioni riguardano cicli integrati di prestazioni non superiori a 30, svolti in un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, e devono essere presentate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
  5. Entro 10 giorni dalla fine delle singole manifestazioni, le FSN, DSA, EPS competenti, anche paralimpici, o le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e Sport e Salute Spa, devono comunicare all’interno del Registro i soggetti convocati e i relativi compensi riconosciuti ai direttori di gara. Queste informazioni devono essere rese disponibili in tempo reale agli enti competenti come l’INL (Istituto Nazionale per il Lavoro), l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
  6. L’iscrizione dei direttori di gara nel Libro Unico del Lavoro può essere effettuata alla fine di ciascun anno di riferimento in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro. Tuttavia, i compensi dovuti possono essere erogati anticipatamente.

I contratti co.co.co.

Le modifiche apportate alla disciplina del lavoro sportivo sono significative e includono i seguenti punti chiave:

  1. Soglia oraria settimanale: La soglia oraria settimanale, entro la quale il lavoro sportivo nell’area dilettantistica si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, viene aumentata da 18 a 24 ore (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive).
  2. Superamento della soglia: Il superamento della soglia di 24 ore non impedisce la possibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ma semplicemente elimina la presunzione legale di tale forma contrattuale. In tali casi, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.
  3. Comunicazione obbligatoria: Viene introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) l’avvio dei rapporti di lavoro sportivo, anche se i compensi previsti sono inferiori alla soglia di 5.000 euro. Questo significa che è necessario comunicare tramite il RAS l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza esenzioni di alcun tipo.
  4. Discipline specifiche: Vengono stabilite specifiche norme riguardo ai termini e alle modalità per adempiere agli obblighi relativi ai contratti di lavoro sportivo. Le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro tramite il RAS devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere effettuata in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, con la possibilità di erogare compensi in anticipo.
  5. Periodo di transizione: Per agevolare gli enti durante il periodo iniziale di applicazione delle nuove norme sul lavoro sportivo, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico, relativi al periodo da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
  6. Facoltà per la tenuta del LUL: L’utilizzo del Registro ai fini della tenuta obbligatoria del Libro Unico del Lavoro (LUL) diventa facoltativo.

Queste modifiche apportano una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo nel settore dilettantistico, mentre introducono regole più chiare e specifiche per la comunicazione e la registrazione di tali contratti.

Esonero INAIL

Il decreto prevede l’esclusione dall’INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori sportivi nella forma co.co.co. che rappresenta la forma “normale” di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico, come indicato nell’articolo 28 del decreto.

Per i lavoratori sportivi, si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 289/2002, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento sportivo.

Tuttavia, è fondamentale notare che l’esclusione dall’INAIL non si applica alle co.co.co. amministrativo/gestionali, che, pur beneficiando delle stesse soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non rientrano tra le figure di lavoro sportivo elencate nell’articolo 25 del Decreto 36/2021. Pertanto, per queste figure, potrebbero ancora essere applicabili gli obblighi INAIL.

Rimborsi spesa ai volontari

Il decreto prevede la possibilità di rimborsare le spese sostenute dai volontari, a condizione che vengano autocertificate ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, a condizione che soddisfino due condizioni:

  1. L’importo del rimborso mensile non deve superare 150 euro.
  2. L’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In definitiva, i volontari possono essere rimborsati per le spese sostenute nell’ambito delle loro attività di volontariato, ma i rimborsi devono essere conformi ai limiti mensili stabiliti e devono essere autorizzati dall’organo sociale competente.

Agevolazioni e misure di sostegno

Il decreto introduce un contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, che soddisfano determinati requisiti:

  1. Devono aver conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio, ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro.
  2. L’agevolazione sarà commisurata ai contributi previdenziali a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

È importante notare che questo contributo non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap. Tuttavia, le modalità e i termini saranno definiti in un successivo decreto.

Inoltre, il decreto prevede che tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro saranno considerati non imponibili ai fini dell’Irap. Infine, le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più obbligate a presentare il modello EAS.

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Il decreto recepisce le osservazioni avanzate dal notariato al fine di agevolare l’operatività della procedura di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Le principali disposizioni relative a questa procedura includono:

  1. Patrimonio Minimo: Viene stabilito un patrimonio minimo di 10.000 euro o una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro per il conseguimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore di tali beni deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, redatta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  2. Ruolo del Notaio: Il notaio incaricato di redigere l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione o il verbale dell’assemblea straordinaria di un’associazione sportiva dilettantistica già costituita come associazione non riconosciuta deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, in particolare riguardo alla natura dilettantistica e al patrimonio minimo. Successivamente, il notaio deve depositare l’atto presso il Registro entro venti giorni, comunicando il ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicati nell’atto per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. Se l’associazione è già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio può richiedere direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
  3. Mantenimento dell’Integrità Patrimoniale: Viene introdotta una procedura simile a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile per le società di capitali riguardo al mantenimento dell’integrità patrimoniale. Se il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo dell’associazione dovrà convocare l’assemblea dei soci senza indugio per deliberare sulla ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamenti in denaro dei soci) o altre azioni come la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Queste misure mirano a semplificare e regolamentare il processo di acquisizione della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche, garantendo al contempo la trasparenza e la responsabilità nel mantenimento dell’integrità patrimoniale delle organizzazioni.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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