Permangono diversi dubbi sui destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica tra i soggetti associativi, sportivi e non
Premessa
Il decreto PNRR-2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, introduce l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le associazioni con le seguenti scadenze:
- dal 01.07.2022 per le associazioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a euro 25.000
- dal 01.01.2024 per le associazioni con ricavi minori dei 25.000 euro
E’ stato quindi modificato il precedente principio di esonero per i soggetti in regime di L. 398/1991, che lasciava inalterate solo le disposizioni dell’art. 74, 4. co. d.p.r. 633/72, ovvero “tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie“.
Il limite dei ricavi
Le norme richiamate purtroppo (come spesso accade…) lasciano spazio a dubbi interpretativi. Ciò che sappiamo è che riguarderà coloro che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno” ricavi superiori a 25.000 euro. L’immediata interpretazione per gli addetti sportivi è riferibile ai soli ricavi commerciali e non anche a quelli istituzionali. Ma la lettura testuale della norma non elimina il dubbio. Si pensi al caso di un sodalizio che fornisca attività a soggetti terzi non tesserati, in tal caso non possiamo parlare di prestazioni istituzionali. Il 2021 hanno conseguito ricavi commerciali inferiori alla soglia stabilita, ma sommando gli introiti istituzionali il limite viene superato. E allora che fare? Fattura elettronica o no?
La possibile soluzione
Data l’incertezza normativa ed il disinteresse delle istituzioni, è raccomandabile un orientamento prudenziale. Considerare nel computo dei ricavi anche quelli per le prestazioni sportive rivolte a soci e tesserati sarebbe l’atteggiamento più logico. Si consiglia, dunque, di tenere conto di TUTTI i ricavi, compresi quelli decommercializzati, con l’esclusione delle sole quote associative per le ASD, le quali non sono ricavi. Ricordiamo che dal 1/1/2024 la fatturazione elettronica non guarderà più al limite dei ricavi, quindi anticipare i tempi non sarebbe una tragedia visto anche i non elevati costi e tempi di inserimento.
Le sanzioni
Altro aspetto che spinge, nel dubbio, all’adozione della fatturazione elettronica è quello legato alle sanzioni. La violazione porterebbe alle seguenti sanzioni:
- sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro
- quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile