Uno dei dubbi più ricorrenti in materia di detrazioni fiscali per interventi di edilizia riguarda la possibilità di detrarre gli acquisti operati direttamente dal contribuente. Vediamo se e come è possibile.

Premessa

Il D. Lgs. 81/2008 pone all’art. 90 delle condizioni chiare affinchè il committente possa operare le detrazioni sulle spese edilizie in dichiarazione dei redditi. In particolare occorre il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità con gli obblighi ed i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile, che andrà allegato alla pratica da presentare agli uffici tecnici comunali. Tale documento è improponibile qualora sia il privato ad effettuare in proprio i lavori oggetto delle detrazioni fiscali.

A tal riguardo è intervenuta la Legge n. 98/2013 che all’art. 31 recita:

in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio

Non è dunque richiesta, in questo caso, la documentazione di regolarità contributiva.

 

Cosa occorre e come procedere

La detrazione, fissata al 50% dalle norme vigenti, compete esclusivamente per i materiali acquistati. Inoltre riguarda la sola manutenzione straordinaria, ad eccezione di alcuni interventi rientranti in quella ordinaria, ovvero opere semplici di abbattimento di barriere architettoniche, opere per la prevenzione di infortuni domestici ed opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Per procedere con la detrazione occorreranno:

In possesso di tale documentazione, il contribuente potrà operare le detrazioni secondo le procedure standard tramite i modelli 730 o Redditi.

IVA: 4%, 10% o 22%?

Riguardo l’IVA il discorso è semplice, NON è possibile richiedere un’aliquota agevolata in quanto si effettueranno i soli acquisti dei materiali da parte del privato. In caso di acquisto da parte di una ditta che esegue i lavori invece sarà possibile chiedere l’IVA al 10%.

Per tutte le spese tecniche e professionali (es. architetto o ingegnere), l’IVA sarà anch’essa ordinariamente fissata al 22%.

 

E per gli impianti?

Qui il discorso diventa meno semplice. Il DM 37/2008 afferma:

tutti gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d’arte da Impresa Specializzata e iscritta ad apposito Albo, che rilasci regolare dichiarazione di conformità

Da tale disposto si capisce come sia praticamente impossibile ottenere un’automatica certificazione per impianti realizzati privatamente. L’impresa dovrebbe, infatti, certificare la conformità di un impianto non eseguito secondo i dettami del DM 37/2008, commettendo evidentemente un illecito. L’assunzione di responsabilità da parte del tecnico lo obbligherà ad eseguire direttamente o tramite impresa di fiducia i lavori sugli impianti dell’immobile, per cui prima di procedere alla loro esecuzione in via privata è auspicabile consultare personale specializzato, pena l’indetraibilità delle spese o la non conformità degli impianti stessi. 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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