Il RUNTS cancella la legge 383 del 2000 sulla libertà di destinazione d’uso dei locali delle associazioni e società sportive

Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la L. 383/2000 è stata abrogata, ma fino a quando il Registro unico nazionale del Terzo settore non è stato operativo, sono continuate ad applicarsi comunque le norme previgenti per tutte le APS (art. 101, c. 2) e, per analogia, per le ASD e SSD. Con l’entrata in vigore del RUNTS a far data dal 23 novembre 2021, si è conclusa la fase transitoria durante la quale era ancora possibile non avere vincoli sulla destinazione d’uso delle sedi. La legge 383 disponeva infatti che un’associazione di promozione sociale (e per analogia ASD e SSD) potesse fissare la sua sede, e svolgere le proprie attività, in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso, in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò venisse considerato mutamento di destinazione d’uso.

L’art. 71 del Codice del Terzo Settore deroga per gli ETS la destinazione d’uso per i locali in cui si svolge l’attività istituzionale. Tale articolo recita testualmente:

“Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”

La conseguenza più ovvia è che i sodalizi sportivi non rientranti negli Enti del Terzo Settore e non iscritti al RUNTS NON POTRANNO PIU’ GODERE di tale deroga. Ciò potrebbe avere implicazioni notevoli per tutte le associazioni e i circoli sportivi che d’ora in poi potranno subire contestazioni da parte degli organi competenti (ovvero i SUAP comunali) per difformità sulla destinazione degli impianti, o addirittura vedersi contestata la mutazione tacita della destinazione d’uso di un locale con tutte le conseguenze del caso.

Si ricorda che le categorie catastali idonee all’esercizio della pratica sportiva sono:

Il consiglio è quindi quello di rivolgersi al SUAP competente e chiedere conferma della prosecuzione dell’attività all’interno dei locali con categorie e destinazioni diverse per le preesistenti attività, mentre per quelle nuove è raccomandata la disponibilità di locali idonei previo parere del SUAP competente.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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