L’Agenzia delle Entrate ha approfondito le novità previste dal “Decreto Cessioni” riguardo l’abrogazione di sconto in fattura e cessione del credito inerenti a Superbonus e altri bonus edilizi.

Con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo le modifiche apportate dal DL 11/2023 convertito nella Legge 38/2023, in merito alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito riguardanti il Superbonus e le altre agevolazioni edilizie.

Inoltre, la circolare ha confermato anche la possibilità per i contribuenti di ricorrere alla remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione di cessione del credito per le spese 2022 entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, infatti, entro il 30 novembre 2023 è possibile inviare la comunicazione, anche se alla data del 31 marzo il contribuente non aveva ancora un accordo di cessione.

Per quanto riguarda le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che dopo l’entrata in vigore del “Decreto Cessioni”, non è più possibile ricorrere a queste due opzioni, anche se queste sono ancora ammesse per alcuni soggetti, ovvero per gli istituti autonomi case popolari (IACP), per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a patto che questi enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, data in cui è entrato in vigore il DL Cessioni.

Sconto in fattura e cessione del credito sono ammesse anche per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; per gli interventi effettuati su edifici danneggiati da terremoti avvenuti dal 1° aprile 2009 in poi e per interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

La Circolare 27/E/2023 ha chiarito anche la questione della remissione in bonis introdotta dal DL Cessioni. Difatti, grazie a tale decreto, riguardo le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione della propria abitazione senza però aver avuto la possibilità di cedere il credito entro il 31 marzo 2023, potranno avvalersi della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Ciò significa che l’opzione potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione pari a 250 euro. La remissione in bonis potrà essere usata anche se l’accordo di cessione del credito non è ancora concluso, a condizione che il cessionario sia un intermediario finanziario, una banca o un’assicurazione.

A tal proposito, la Circolare ha chiarito che è necessario che i contribuenti interessati ad utilizzare la remissione in bonis paghino la somma di 250 euro per ogni comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023. Pertanto, nel caso in cui il contribuente avesse già pagato la somma di 250 euro inviando più di una comunicazione in ritardo, dovrà pagare le restanti sempre entro il 30 novembre 2023.

Infine i chiarimenti forniti dalla citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate hanno fatto luce anche sulla responsabilità dei cessionari, ovvero di coloro che rilevano il credito, e sulla responsabilità dei fornitori. Difatti il DL Cessioni ha fornito un elenco dei documenti che il cessionario deve possedere per non incorrere nei casi di dolo o colpa grave, stabilendo che il mancato possesso di alcuni di questi documenti non comporta di per sé la sussistenza del dolo o colpa grave del cessionario. Infatti, nel caso in cui il contribuente non sia in possesso di tutti i documenti necessari, ha la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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