Premessa

Si fa spesso confusione sulla questione compensi sportivi, sull’ammontare, sull’imponibilità fiscale, sulla tipologia e soprattutto sulle categorie di lavoratori che possono percepirli.

A classificare i redditi rientranti in tale disciplina ci pensa l’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR, identificando i redditi diversi come:

le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

A tali redditi corrisponde un regime di neutralità fiscale fino alla somma di euro 10.000 annui, oltre tale soglia viene invece applicata una ritenuta fiscale con annesse addizionali comunali e regionali.

 

Le pubbliche amministrazioni…

L’art. 90 comma 23 della Legge 289 del 2002 recita:

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Dalla lettura testuale è quindi possibile concludere, senza dubbio alcuno, che il pubblico dipendente non potrà assolutamente percepire compensi o premi di carattere sportivo. Le uniche somme che potrà percepire sono riconducibili, secondo l’art. 81 del suddetto decreto, a:

le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Possiamo dunque affermare, in sintesi, che le uniche somme che potranno percepire sono quelle relative ai rimborsi delle spese anticipate poiché non si tratterà in alcun modo di veri e propri compensi ma solo di rifusione di oneri già sostenuti per trasferte o acquisti per conto del sodalizio sportivo di cui fanno parte.

Concludiamo aggiungendo che occorre preventivamente informarsi circa gli obblighi informativi da assolvere nei confronti delle amministrazioni competenti. Spesso infatti tali obblighi, se disattesi, possono portare a sanzioni disciplinari anche gravi che potrebbero sfociare nella perdita del posto di lavoro, come nel caso delle forze dell’ordine.

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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