Una delle principali novità in materia di retribuzioni e uso del contante è sicuramente l’obbligo in vigore dal 1 luglio 2018 di utilizzo di mezzi tracciabili per la corresponsione di salari e stipendi. Data la fondamentale importanza che i compensi rivestono nell’ordinamento sportivo italiano, la questione risulta alquanto delicata.

Cenni preliminari
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2018) ha imposto il divieto dal 1 luglio 208 di utilizzo del contante per le retribuzioni corrisposte, che dovranno dunque essere erogate esclusivamente con mezzi tracciabili, ovvero:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

E i redditi sportivi?

Per quanto concerne il reddito sportivo, trattasi di tipologia ricadente nei “redditi diversi” inquadrati nell’art. 67 lettera m) del TUIR, che fino all’ammontare di 10.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito del percipiente come sancito dall’art. 69 del TUIR stesso.
La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) commi 358-360 stabilisce che le collaborazioni istituzionali verso ASD e SSD sono da considerarsi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i famosi Co.Co.Co.). Il comma 358 della predetta legge stabilisce inoltre che debba essere li CONI a pronunciarsi sulla natura delle collaborazioni in questione. Cosa che tuttavia, ad oggi, non è ancora avvenuta. L’orientamento “ufficioso” comunque pare lasciar tranquilli gli operatori, dal momento che le prestazioni sportive non dovrebbero rientrare sotto la disciplina dei co.co.co.
Alla luce di quanto esposto avremo due casistiche:

1) Sarà ancora ammesso l’uso del contante per:
– ASD e SSD per compensi non superiori ai 10.000 euro annui;
– ASD e SSD entro i 1.000 euro per operazione.

2) Sarà vietato l’uso del contante per:
– le Società sportive lucrative a prescindere dall’importo;
– ASD e SSD per Collaborazioni sportive maggiori del limite dei 10.000 euro annui per ciascun collaboratore.;
– ASD e SSD per collaborazioni o contratto lavoro dipendente.

 

Conclusioni
Come ben sappiamo, l’associazionismo sportivo gode di vantaggi e fiscalità agevolata che richiedono un controllo costante e stringente del rispetto dei requisiti. Da sempre l’uso del contante è stato visto con sospetto dalle autorità nel mondo sportivo per via di questi vantaggi. E’ dunque facile, commettendo anche in buona fede qualche leggerezza, destare sospetti e non riuscire a giustificare a pieno l’uso del contante. Per tale considerazione il consiglio è di limitarne l’uso il più possibile, al di là della novità normativa oggetto della nostra trattazione.

 

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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