Quadro normativo delle certificazioni mediche e della loro obbligatorietà in base al tipo di attività svolta

Premessa

Per quanto concerne la certificazione medica in ambito sportivo, l’attuale quadro normativo fa riferimento al DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 ed alla LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 . E’ importante distinguere le tipologie di pratica sportiva per collocarle in tale quadro normativo, determinando la necessità o meno del certificato medico sportivo, che come vedremo non è sempre necessario ma lo è per la maggior parte delle attività sportive.

I. Certificato agonistico

E’ il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 a disciplinare la certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva agonistica. Il compito di individuare quali discipline considerare agonistiche è demandato alle singole federazioni e agli enti riconosciuti dal CONI. Pertanto i tesserati di enti e federazione che praticano discipline considerate agonistiche dovranno dotarsi di certificato medico agonistico.

Tale certificato può essere rilasciato solamente dai medici specializzati in medicina dello sport.

La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal decreto del 1982 e varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo id norma è annuale, mentre per alcuni sport è biennale (es. golf, tiro con l’arco). Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche. In caso di mancata idoneità il medico che ha effettuato la visita deve darne entro 5 giorni comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta, però a quest’ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L’atleta ha 3 giorni di tempo per proporre ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.

II. Certificato non agonistico

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, a sua volta poi integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014 e dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

  1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

I certificati medici per l’attività sportiva non agonistica possono essere rilasciati soltanto:

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell’8 agosto 2014, le quali prevedono:

  1. l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
  2. un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
  3. un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
  4. un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.

III. Certificato per attività ludico motoria

Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta per finalità assicurative.

Per attività ludico motoria si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici.

IV. Certificato per attività ad alto impegno cardiovascolare

La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo e attività affini.

In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito e la documentazione deve essere conservata per almeno un anno.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *