Analizziamo la normativa del beneficio istituito a partire dal 1 marzo 2022 per i figli a carico

Premessa

Il D. Lgs. n. 230/2021 ha istituito dal 1 marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Si tratta di un beneficio economico attribuito mensilmente dal marzo di ciascun anno al febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore ISEE. IA seguito della sua introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono stati abrogati:


Dal 1 marzo 2022, invece:


L’ Assegno Unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, unico a restare in vita secondo le vecchie norme.

I beneficiari

L’assegno viene riconosciuto:

  1. per ogni figlio minore a carico e per i neonati a partire dal settimo mese di gravidanza
  2. per ogni figlio maggiorenne fino al 21esimo anno che:
    • frequenti un corso di formazione o di laurea
    • svolga un attività lavorativa o di tirocinio ed abbia un reddito inferiore a 8.000 euro annui
    • sia registrato presso i centri per l’impiego come disoccupato
    • pratichi servizio civile universale
  3. per ogni figlio disabile senza limiti di età

Inoltre, l’assegno spetta senza requisiti lavorativi da parte dei genitori, che potranno essere anche disoccupati, pensionati o percettori di reddito di cittadinanza, oltre che lavoratori subordinati o autonomi.

I requisiti

Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre congiuntamente che il richiedente sia in possesso:

  1. della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. della residenza e del domicilio in Italia;
  4. della residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

L’assegno viene riconosciuto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, prevedendo però che tutte le domande presentate entro il 30 giugno vengano retroattivamente liquidate dal 1 marzo. In caso di affidamento esclusivo, l’importo spetterà al genitore affidatario salvo diversi accordi tra le parti.

Gli importi

L’importo dell’assegno è progressivo e calcolato sulla base dei valori ISEE. In dettaglio:

Valore ISEE Figlio minorenne Figlio maggiorenne
fino a 21 anni
Figlio maggiorenne
disabile oltre i 21 anni
Da 0 a 15.000 euro 175 euro85 euro85 euro
Da 15.001 a 40.000 euro Da parametrare a ISEE Da parametrare a ISEE Da parametrare a ISEE
Oltre 40.000 euro
o senza ISEE
50 euro25 euro25 euro
Tabella importi assegno
Grado di disabilità Figlio minorenne Figlio maggiorenne
fino a 21 anni
Disabilità grave95 euro80 euro
Disabilità media85 euro80 euro
Non autosufficienza105 euro80 euro
Tabella maggiorazioni assegno

Riguardo la presentazione dell’ISEE:

  1. Se viene presentato entro il 30 giugno, l’assegno comprenderà gli arretrati a partire dal mese di marzo
  2. Se viene presentato dal 1 luglio, l’assegno verrà corrisposto a partire dalla data di presentazione
  3. Se non viene presentato o è superiore al limite di 40.000 euro, l’assegno verrà corrisposto con gli importi minimi previsti

Le maggiorazioni

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *