Il 20 aprile l’Istituto ha pubblicato un messaggio per integrare le istruzioni dell’assegno unico chiarendo diversi aspetti

Premessa

Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Con il messaggio 20 aprile 2022, n. 1714, ad integrazione delle indicazioni illustrate nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 e nella circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento della maggiorazione nelle seguenti condizioni familiari particolari:

La maggiorazione in caso di genitori entrambi lavoratori

Per quanto concerne la maggiorazione in presenza di genitori entrambi lavoratori l’INPS chiarisce che verranno rilevati anche gli importi NASPI e DIS-COLL a patto che questa condizione sia già in vigore al momento della presentazione della domanda, nonché prevalente nel corso dell’anno. Nel computo anche il reddito da lavoro all’estero con residenza fiscale in Italia. La maggiorazione riguarda anche lavoratori agricoli autonomi, ed è riconosciuta a braccianti e stagionali in considerazione del fatto che tali attività siano comunque coperte da contribuzione annuale. Ovviamente non potrà essere richiesta nei nuclei composti da un solo genitore.

I nuclei numerosi

In presenza di un nucleo familiare con genitori diversi, la maggiorazione spetta per i componenti in rapporto di genitorialità; considerati a carico tutti i figli Isee anche quelli che non hanno più diritto all’Assegno Unico e Universale.

I genitori separati

In caso di genitori separati, l’assegno viene erogato a un solo genitore se questi ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo e se un genitore è unico beneficiario dei contributi pubblici per sentenza. Il richiedente dovrà indicare o modificare la domande indicando il 100% degli assegni. In fase di domanda non viene richiesta preliminarmente alcuna documentazione, cosa che sarà invece possibile in seguito, così come sarà possibile anche una richiesta di riesame della ripartizione.

Figli maggiorenni

Infine, per quanto riguarda i figli fino ai 21 anni con reddito inferiore a 8.000 euro, l’Istituto ricorda che sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili lordi. Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con i genitori, fa parte del nucleo in cui viene “attratto”, mentre con 26 anni, se non coniugato, fa parte del nucleo da lui stesso scelto. In caso di maggiore età sopravvenuta dopo la presentazione della domanda, il figlio potrà avere la facoltà di presentare domanda propria, altrimenti la domanda esistente verrà posta in stato “Evidenza” al cittadino per le integrazioni, possibili fino al 28 febbraio.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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