Premessa

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sono regolamentate dalla Legge 289 del 2002. In particolare, l’art. 90 ai commi 17 e 18 stabilisce le tipologie e le ragioni sociali dei soggetti sportivi (c. 17) e tutti i requisiti statutari (c. 18) espressamente previsti dalla legge.

In presenza di tali requisiti, ASD e SSD possono essere iscritte nel registro CONI, e proprio questa fondamentale iscrizione consente loro di godere delle disposizioni fiscali della citata Legge 289/2002. Sarà infatti il CONI, in base al D.L. 136/2014, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco di associazioni e società riconosciute ai fini sportivi.

 

Il fatto

Relativamente all’anno 2006, la contribuente aveva sottoposto a tassazione forfettaria i compensi percepiti secondo i principi della legge 398/1991, assoggettando ad aliquota IRES il 3% dei ricavi complessivi. In sede di verifica la Guardia di Finanza contestava la tenuta irregolare delle scritture contabili al fine di ottenere un risparmio d’imposta e la natura prettamente commerciale dei proventi oggetto della contestazione, procedendo al recupero delle maggiori imposte a seguito di pvc ed accertamento con cui si disconosceva la natura dell’associazione. Aveva di fatto identificato lo svolgimento di un’attività meramente commerciale assimilabile ad un centro benessere, nonché la mancata iscrizione al CONI.

Successivamente la contribuente proponeva ricorso in I grado producendo l’affiliazione all’UISP e la Delibera CONI n. 52129 del 19 maggio 2011 con la quale quest’ultimo riconosceva fino al 31 dicembre 2010 l’equivalenza a riconoscimento definitivo.

La CTP accoglieva il ricorso, con sentenza confermata anche in secondo grado, asserendo:

motivando sulla predetta iscrizione, sia entrando nel merito degli adempimenti statutari, rilevando che il disordine scritturale potesse dar sorte a responsabilità societaria, restando privo di rilevanza fiscale.

L’Agenzia propone allora ricorso in Cassazione per violazione dell’art. 148 c. 8 lettera c) del DPR 917/1986 e dell’art. 90 c. 18 della Legge 289/2002, asserendo che la sentenza:

non ha tenuto conto dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che ancora il beneficio fiscale ad un’effettiva attività associativa promozionale dei valori sportivi, troppo facile essendo l’elusione sulla mera affiliazione, per altro generalizzata, ad un sodalizio di respiro nazionale, poi appartenente alla galassia CONI. La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell’affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), ma anche il profilo sostanziale dell’aderenza dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata. Tale accertamento è mancato e la norma applicata sul solo presupposto formale.

La Corte accoglieva il ricorso ritenendo:

che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del DPR n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto. In applicazione del principio è stata annullata la decisione che, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti” (Cass., V, n. 32119/2018).

Osservazioni

Si prenda in esame la Circolare 18/E del 1 agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate, che tra le altre cose ha posto attenzione all’art. 148 c. 3 del TU 917/1986 in merito alla decommercializzazione delle attività svolte ai fini istituzionali dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Affermare che un’attività debba essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali significa, in parole povere, che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente. Restano quindi escluse, a titolo di esempio, le attività di idromassaggio e bagno turco in quanto possono essere svolte separatamente e non costituiscono un naturale completamento dell’attività sportiva.

Ove le autorità di controllo appurino l’ipotesi di natura non commerciale delle operazioni, potranno comunque procedere all’esame documentale per operare un confronto tra i volumi delle operazioni istituzionali e quelle commerciali e se queste ultime dovessero risultare prevalenti rispetto alle prime, tutta l’attività posta in essere dall’ente (sin dall’inizio del periodo d’imposta) dovrà essere riconsiderata ai fini fiscali, diventando rilevante, in toto, ai fini del reddito d’impresa e, di conseguenza, soggetta a tutte le ordinarie disposizioni fiscali previste per gli enti commerciali. 

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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