Il caso

La CTP di Rieti sez. II ha deciso in merito alla controversia che ha visto coinvolto un avvocato destinatario di un avviso di accertamento per l’annualità di imposta 2012 per compensi non dichiarati a seguito di accertamento bancario. L’accertamento veniva eseguito dalla Guardia di Finanza che contestava movimenti bancari per un totale di 2.100 euro sul conto corrente dell’interessata, movimenti che secondo quest’ultima scaturivano da donazioni effettuate dalla madre periodicamente e che non erano riferibili all’attività forense abbandonata nel 2010 a seguito della nascita del figlio. L’Agenzia delle Entrate, ovviamente, ha dedotto il contrario.

 

Trattazione

L’accertamento bancario richiama l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, il quale al comma due recita testualmente:

Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

“invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’ articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi [o compensi] a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale”

Se quindi l’accertamento si basa su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio è a carico del contribuente, che dovrà dar giustificazione con una prova analitica (e non generica) per ogni versamento bancario.

I giudici hanno inteso che nell’attuazione dell’art. 32 sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti vanno imputati a ricavi riconducibili direttamente al contribuente qualora egli non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Nella fattispecie trattata la contribuente ha invece prodotto elementi a sostegno della sua difesa, sia riguardo le piccole e ripetute donazioni della madre che per l’ovvietà della nascita del figlio.

 

Riferimenti normativi

Si tenga presente in materia di accertamenti basati sulle movimentazioni dei conti correnti che:

       La presunzione legale dell’amministrazione prevista dall’art. 32 è superabile da prova contraria del contribuente che deve dimostrare che le operazioni derivanti dai movimenti bancari non sono imponibili (Cass. civ. n. 8266/2018)

       Per l’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, il contribuente deve fornire la prova per ogni versamento bancario effettuato, per dimostrare che gli elementi desumibili da tali movimenti non sono riferibili ad operazioni imponibili (CTR Friuli Venezia-Giulia n. 38/2018; Cass. civ. n. 15857/2016)

       In tema di accertamento delle imposte sui redditi per accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (cfr. Cass. civ. n. 15857/2016)

       L’avviso di accertamento per maggiori entrate derivanti da lavoro autonomo può basarsi su presunzioni derivanti da ingiustificati versamenti su conto corrente bancario. Infatti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, resta oggi invariata la presunzione legale d’imponibilità dei versamenti in conto effettuati da tali soggetti (Cass. civ. n. 2192/2018; n. 2649/2018).

 

 

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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