
Approfondimento sulle Novità Normative che Ridefiniscono il Settore Sportivo Non Professionistico in Italia
Il panorama delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in Italia è in continua evoluzione. Recenti aggiornamenti normativi, come il D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, hanno introdotto cambiamenti significativi. Questi impattano sia gli aspetti civilistici che fiscali. Di conseguenza, hanno influenzato la costituzione e la gestione di queste entità sportive. Questo articolo esplora in dettaglio le implicazioni di tali novità. Inoltre, offre una guida essenziale per comprendere il contesto attuale delle SSD. Aiuta associazioni e società a operare al meglio.
Forme Giuridiche e Affiliazioni delle SSD: Un Panorama Variato
Le Società Sportive Dilettantistiche sono fondamentali per lo sport non professionistico in Italia. Possono assumere diverse forme giuridiche. Tra queste, troviamo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Esse possono essere prive o dotate di personalità giuridica. Ci sono poi le Società di Capitali. Esempi sono le Società per Azioni (SPA), le Società in Accomandita per Azioni (SAPA), le Società a Responsabilità Limitata (SRL) e le Società Cooperative. Infine, un’altra opzione è rappresentata dagli Enti del Terzo Settore (ETS). Questi devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Svolgono attività sportiva dilettantistica.
L’Obbligo di Affiliazione Annuale e la Flessibilità Operativa
Un aspetto cruciale per ogni SSD è l’obbligo di affiliazione annuale. Ogni anno, queste entità devono affiliarsi a una o più Federazioni Sportive Nazionali. In alternativa, possono affiliarsi a Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva. È interessante notare che una SSD può affiliarsi contemporaneamente a più organismi sportivi. Questa possibilità consente una maggiore diversificazione delle attività e delle collaborazioni. Per gli ETS che operano nello sport dilettantistico, è richiesto un doppio requisito di iscrizione. Devono infatti iscriversi sia al RUNTS che al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD). In questi casi, le disposizioni del decreto sulla riforma dello sport si applicano qui solo all’attività sportiva dilettantistica esercitata. E questo avviene solo se compatibili con le normative del Terzo Settore.
Modelli Societari Specifici per le SSD: Cosa è Cambiato
Le recenti modifiche normative hanno ristretto le opzioni per i modelli societari. L’art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le SSD possono essere costituite solo come società di capitali o società cooperative. Questa revisione è stata introdotta dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. Ha altresì eliminato la possibilità di costituire SSD in forma di società personali. La scelta mira a evitare la commistione tra patrimoni sociali e personali. Non solo, le società di persone non godono delle agevolazioni fiscali previste. Tuttavia, permangono incertezze sull’uso della società a responsabilità limitata semplificata. Ciò a causa delle limitazioni del suo statuto standardizzato, che potrebbe non consentire un adeguamento alle specifiche esigenze delle SSD.
È importante notare che anche gli ETS possono essere riconosciuti come enti sportivi dilettantistici. Questo accade se la loro attività di interesse generale include l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Tali ETS possono essere fondazioni o imprese sociali. Tuttavia, se l’impresa sociale è in forma di società di persone, non può essere una SSD diretta.
Il Principio della Lucratività Attenuata: Un Nuovo Approccio
L’introduzione della “lucratività attenuata” è una delle innovazioni più significative. Le Società Sportive Dilettantistiche tradizionalmente operavano senza scopo di lucro. Tuttavia, la nuova disciplina, in particolare l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, ha previsto una forma di remunerazione limitata. Ha quindi introdotto un principio valido a fini civilistici.
Questo significa che le SSD (costituite come società di capitali o cooperative) possono, entro certi limiti, destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Tale quota deve essere inferiore al 50% degli utili annuali, al netto di perdite pregresse. Le opzioni per questa quota sono duplici: può essere destinata a un aumento gratuito del capitale sociale (nei limiti ISTAT), oppure alla distribuzione di dividendi ai soci. In quest’ultimo caso, l’ammontare dei dividendi non può superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti, rispetto al capitale effettivamente versato.
Più Flessibilità per le SSD con Impianti Sportivi
Un’ulteriore agevolazione è prevista per le SSD (diverse dalle cooperative a mutualità prevalente) che gestiscono direttamente piscine, palestre o impianti sportivi. Questo vale per proprietari, conduttori o concessionari. Per queste specifiche attività, la quota destinabile può aumentare fino all’80% degli utili. È necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea. L’obiettivo è incentivare gli investimenti nello sport di base. Riconosce la necessità di maggiori risorse per le infrastrutture. È doveroso ricordare che le cooperative a mutualità prevalente non possono destinare utili ad aumento gratuito del capitale sociale.
Nonostante queste previsioni, che cercano di conciliare l’assenza di lucro con una certa flessibilità finanziaria, il documento sottolinea come le disposizioni in materia di lucratività attenuata presentino ancora delle difficoltà di coordinamento con la disciplina tributaria. Ai fini fiscali, infatti, le SSD, sebbene operino con lucratività attenuata o senza scopo di lucro, sono generalmente considerate enti commerciali.
SSD e Società Sportive Professionistiche: Le Distinzioni
In contrapposizione, le società sportive professionistiche operano con una finalità intrinsecamente lucrativa. Tuttavia, anche in questo ambito si parla di “lucratività attenuata”. L’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 impone che una quota parte degli eventuali utili d’esercizio, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Questa disposizione mira a garantire che parte dei profitti venga reinvestita nello sviluppo dei giovani atleti.
In sintesi, la distinzione cruciale risiede nella finalità prevalente. Le società professionistiche cercano il profitto, seppur con obbligo di reinvestimento giovanile. Al contrario, le SSD sono definite dall’assenza di scopo di lucro. Hanno però una nuova, limitata, possibilità di distribuzione degli utili ai soci, entro precisi limiti civilistici. Fiscalmente, è bene ribadire, le SSD sono comunque assimilate a enti commerciali.
Contenuto Essenziale di Atto Costitutivo e Statuto SSD: Le Clausole Chiave
La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una Società Sportiva Dilettantistica è cruciale. Richiede attenzione alle normative specifiche. Trattandosi di società di capitali (come SRL o SPA), si devono seguire le disposizioni del codice civile. A queste, il D.Lgs. n. 36/2021 aggiunge requisiti obbligatori. Delinea un quadro più preciso per le SSD.
Tra gli elementi inderogabili c’è la denominazione sociale. Deve chiaramente indicare la finalità sportiva e la qualifica di “dilettantistica”. L’oggetto sociale deve specificare l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche come attività principale. Include anche la formazione tecnico-sportiva. Le SSD possono praticare più discipline e affiliarsi a più organismi sportivi. Questa flessibilità deve essere nello statuto. Sono permesse anche attività diverse da quelle sportive. Devono essere previste nello statuto e avere carattere secondario e strumentale. I criteri e i limiti sono definiti da un apposito decreto. Se il carattere secondario non è rispettato per due esercizi consecutivi, si rischia la cancellazione dal RASD.
Lo statuto deve inoltre definire la rappresentanza legale della società. Un punto focale è l’assenza di fini di lucro, come da art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021. Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati all’attività statutaria o al patrimonio sociale. C’è un divieto generale di distribuzione diretta o indiretta. La “lucratività attenuata” è l’unica eccezione.
Democraticità Interna e Gestione Patrimoniale: Criteri Specifici
A differenza delle associazioni, le SSD non devono avere la clausola di democraticità interna nello statuto. Le norme sull’ordinamento interno devono essere definite. A seconda del tipo societario, si può derogare alla proporzionalità del voto o prevedere particolari diritti amministrativi. Questo, sempre nel rispetto dell’assenza di scopo lucrativo. Tale condizione preclude l’attribuzione di diritti patrimoniali specifici sulla distribuzione degli utili.
Infine, lo statuto deve prevedere i rendiconti economico-finanziari per le associazioni. Per le SSD, si applicano le norme del codice civile sul bilancio. Devono essere definite anche le modalità di scioglimento, secondo il codice civile. È obbligatoria la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi in caso di scioglimento. Per le cooperative, questa deroga la devoluzione ai fondi mutualistici.
Il Percorso Costitutivo e gli Adempimenti Necessari per le SSD: Una Guida Completa
La costituzione di una Società Sportiva Dilettantistica richiede diversi adempimenti. Si devono armonizzare le disposizioni del Registro Imprese con le nuove previsioni della riforma dello sport. L’ordine degli step, dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 36/2021, è il seguente:
Fase 1: Costituzione e Affiliazione Iniziale
Il primo passo fondamentale è la stipula dell’atto pubblico di costituzione. Questo atto segna la nascita giuridica dell’ente. Subito dopo, la società deve richiedere l’affiliazione a una o più Federazioni Sportive Nazionali. Oppure a un CONI/CIP riconosciuto, se l’attività è paralimpica. È importante sapere che gli effetti dell’affiliazione sono sospesi in questa fase.
Fase 2: Iscrizione al Registro Imprese e Identificazione Fiscale
Dopo l’atto costitutivo, si procede all’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese. Questo passaggio è essenziale per la pubblicità legale. Ottenuta l’iscrizione, la SSD deve richiedere il codice fiscale. Questo funge da identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Successivamente, si registrano atti costitutivi e statuti (se scritti) presso l’Agenzia delle Entrate.
Fase 3: Iscrizione al RASD e Avvio Operativo
Per le agevolazioni fiscali, è indispensabile l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). È tenuto dal Dipartimento per lo Sport. L’iscrizione dipende dalla conformità dello statuto alle leggi. Certifica la natura dilettantistica dell’attività. L’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI è necessaria per il RASD.
Infine, entro trenta giorni dagli adempimenti, l’atto costitutivo deve essere depositato presso la Federazione Sportiva affiliata. Solo da questo momento la società può operare pienamente. Gli effetti dell’affiliazione vengono liberati, consentendo lo svolgimento regolare delle attività.
Il Quadro Fiscale delle SSD: Impatto delle Riforme e Opportunità Agevolative
Le modifiche normative hanno avuto un impatto più limitato sui profili tributari delle Società Sportive Dilettantistiche. Molte delle norme di riferimento rimangono esterne ai decreti di riforma. Vi sono comunque importanti implicazioni fiscali da considerare.
La qualificazione fiscale delle SSD: essendo società di capitali o cooperative, sono considerate enti commerciali ai fini IRES. Questo vale anche senza scopo di lucro o con lucratività attenuata. Quindi, si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) previste per le società commerciali residenti.
Regime Agevolato Legge n. 398/91: Vantaggi e Condizioni
Nonostante la qualificazione commerciale, le SSD senza scopo di lucro possono optare per il regime agevolato Legge n. 398/91. Questo se svolgono attività sportive dilettantistiche e hanno proventi commerciali non superiori a 400.000 euro nell’anno precedente. Il regime offre semplificazioni notevoli. Prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile (3% dei proventi commerciali). Offre contabilità e adempimenti fiscali semplificati. L’opzione è vincolante per almeno un triennio (o un quinquennio, secondo l’Agenzia delle Entrate).
Decommercializzazione dei Corrispettivi Specifici e Altre Agevolazioni Cruciali
La “decommercializzazione dei corrispettivi specifici” è un’agevolazione fiscale rilevante. Ai sensi degli artt. 148, comma 3, del Tuir e 4, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 (versione ancora applicabile), i corrispettivi pagati da soci, tesserati e altre ASD/SSD affiliate per attività istituzionali (quote, abbonamenti) non sono commerciali ai fini IRES e IVA. Per beneficiarne, gli statuti devono avere clausole specifiche (art. 148, comma 8, Tuir e art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633/72). Riguardano il divieto di distribuzione utili, la devoluzione patrimonio, la democraticità (compatibile con forma societaria), la redazione rendiconto, e l’intrasmissibilità/non rivalutabilità quota. Resta il dubbio sulla compatibilità tra lucratività attenuata e divieto di distribuzione utili per la decommercializzazione e il regime Legge n. 398/91.
Per le SSD con regime forfettario, i proventi da raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse non concorrono al reddito imponibile. Ciò se non superano 2 eventi annui e 51.645,69 euro. Tali proventi sono rilevanti ai fini IVA. Le raccolte fondi pubbliche, se supportate da appositi rendiconti, godono di un regime di esclusione sia dall’IVA che dall’IRES.
Le spese sostenute a titolo di sponsorizzazione a favore di SSD, volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti, sono deducibili fino a 200.000 euro annui e sono assimilate a spese pubblicitarie. Altre disposizioni fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 includono: tassazione TFR lavoratori sportivi, decommercializzazione corrispettivi cessione contratti lavoro sportivo, equiparazione esenti IVA premi addestramento/formazione tecnica, esclusione da IRES/IRAP specifici compensi per lavoro sportivo dilettantistico/attività amministrativo-gestionali, e ritenuta su premi sportivi dilettantistici.
Modello EAS e Adempimenti Contabili
Una novità importante riguarda il modello EAS. Per le SSD iscritte al RASD, l’obbligo di trasmissione del modello EAS è cessato dal 2023. In termini di imposta di bollo e di registro, le SSD senza scopo di lucro sono esenti da imposta di bollo. Per atti costitutivi e di trasformazione si applica imposta di registro fissa (200 euro). Per trasparenza e tracciabilità, pagamenti e versamenti SSD pari o superiori a 1.000 euro devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali o altre modalità tracciabili.
Infine, gli adempimenti contabili e di bilancio. Le SSD, in quanto società di capitali, sono soggette agli obblighi civilistici del codice civile. Questo include la tenuta dei libri obbligatori, dei libri sociali, la redazione e il deposito del bilancio. A differenza di altri enti non lucrativi, non è richiesta contabilità separata tra attività istituzionale e commerciale.
In sintesi, le recenti riforme delineano un quadro più strutturato e trasparente per le Società Sportive Dilettantistiche. Bilanciano la promozione dello sport di base con una maggiore attenzione alla gestione finanziaria e alla conformità normativa. Comprendere appieno queste nuove disposizioni è fondamentale. Aiuta gli operatori a garantire corretta operatività e massimizzare i benefici.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile