ASD e SSD restano escluse dall’obbligo assicurativo contro eventi naturali estremo previsto per le imprese dalla Legge di Bilancio 2022: analisi normativa, profili civilistici e implicazioni operative

Salvo ulteriori proroghe, a partire dal 2025 entrerà in vigore l’obbligo, introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), secondo cui tutte le imprese con sede legale in Italia saranno tenute a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei danni subiti da beni immobili e mobili a causa di eventi catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane e altri fenomeni naturali eccezionali, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale e ridurre l’onere pubblico degli interventi emergenziali.

La norma rappresenta un passo significativo nella direzione della gestione preventiva del rischio, mutuando esperienze regolatorie di altri ordinamenti europei, ma si applica esclusivamente al perimetro soggettivo delle “imprese”, concetto che richiede un’analisi puntuale per verificarne l’estensione ai soggetti del mondo sportivo dilettantistico.

Infatti, la formulazione della disposizione – che parla espressamente di “imprese con sede legale in Italia” – richiama la nozione di impresa di cui all’art. 2082 del Codice Civile, che definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, e trova corrispondenza nelle definizioni di soggetto passivo d’imposta a fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi.

In tale contesto, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD), regolate dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), operano in via principale con finalità non lucrative, mediante attività istituzionali e mutualistiche rivolte ai soci, tesserati e affiliati, avvalendosi spesso di regimi contabili semplificati quali quello di cui alla legge n. 398/1991 o del nuovo regime forfetario previsto dall’art. 87 del medesimo decreto legislativo.

Tali soggetti, anche quando esercitano marginalmente attività commerciale (es. sponsorizzazioni, somministrazioni presso bar o punti ristoro), non assumono natura imprenditoriale ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente, come chiarito in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate (si vedano, tra le altre, la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 e la n. 9/E del 10 luglio 2021), che ha escluso la riconducibilità delle ASD e SSD alla categoria degli imprenditori salvo il caso in cui svolgano in via esclusiva o prevalente attività commerciale, evenienza che, nella prassi, rappresenta un’eccezione alla regola.

A rafforzare tale esclusione concorre, inoltre, il fatto che i decreti attuativi previsti dal comma 108 della citata legge di bilancio, che avrebbero potuto estendere l’obbligo assicurativo anche ad altri soggetti rilevanti dal punto di vista patrimoniale e infrastrutturale, non hanno previsto alcuna estensione esplicita nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, né si rinvengono indicazioni in tal senso nei documenti programmatici del MEF o nelle comunicazioni dell’IVASS.

Alla luce di tale quadro normativo e interpretativo, è possibile affermare con sufficiente certezza che, allo stato attuale, per l’anno 2025 non sussiste alcun obbligo giuridico in capo ad ASD e SSD di sottoscrivere una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, a meno che tali enti non siano qualificabili, caso per caso, come imprese commerciali a tutti gli effetti per il prevalere dell’attività commerciale su quella istituzionale, in primis verificabile tramite l’iscrizione negli appositi albi ed elenchi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Va tuttavia precisato che l’esclusione dall’obbligo non equivale a sconsigliare la stipula di tali polizze. Sarà discrezione dei singoli soggetti, in presenza di immobili sportivi di proprietà o in gestione, o di importanti cespiti patrimoniali strumentali, può essere opportuno, nell’ambito di una prudente amministrazione e gestione del rischio, valutare l’opportunità di dotarsi comunque di una copertura assicurativa adeguata, pur in assenza di obbligo normativo, anche considerando le potenziali ricadute sul piano della responsabilità verso terzi, della continuità delle attività istituzionali e dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente sportivo in caso di calamità naturali.

Sarà in ogni caso fondamentale monitorare gli sviluppi normativi e regolamentari nel corso del 2025, tenuto conto anche della continua evoluzione del quadro normativo del Terzo Settore, dell’attuazione della Riforma dello Sport e del crescente interesse delle compagnie assicurative verso prodotti ritagliati sulle esigenze specifiche degli enti sportivi, che potrebbero offrire soluzioni economicamente sostenibili e coerenti con i vincoli di bilancio propri delle ASD e SSD.

In conclusione, fermo restando il quadro attuale, il settore sportivo dilettantistico può guardare al 2025 senza l’obbligo formale di stipula di coperture catastrofali, ma con la responsabilità – e l’opportunità – di valutare comunque strumenti assicurativi come parte integrante di una governance moderna e consapevole del rischio.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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