Il completamento della riforma stabilisce i due percorsi per l’iscrizione, l’esame di abilitazione e la regolarità fiscale del professionista sanitario, garantendo la tutela della salute pubblica.

Il 2025 segna l’epilogo del lungo processo di riconoscimento dell’Osteopatia come professione sanitaria autonoma in Italia, un percorso iniziato con la Legge Gelli-Bianco (Legge n. 3/2018) e definito successivamente dal DPR 131/2021. Questa riforma ha trovato piena concretezza con la definizione dei criteri per l’accesso e la regolarizzazione dei titoli pregressi.

Il cuore di questa svolta è il recente Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, il quale stabilisce i criteri precisi per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli e per la valutazione dell’esperienza professionale. Per ogni Osteopata, l’obiettivo finale e obbligatorio è l’iscrizione all’Albo professionale, istituito presso gli Ordini TSRM e PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

La Formazione al Centro: Garanzia di Qualità e Tutela del Cittadino 🛡️

L’elemento più significativo della riforma è la volontà di elevare la qualità formativa a standard universitari, un passo cruciale per la tutela della salute pubblica.

L’articolo 6 dell’Accordo stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2025, il Corso di studio per il conseguimento del titolo di Osteopata potrà essere attivato solo dalle Università, previo accreditamento del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), ponendo così fine all’era delle scuole private come unico canale formativo.

Per il nuovo professionista, il percorso è netto: una volta ottenuta la Laurea in Osteopatia e superato l’Esame di Stato abilitante, dovrà procedere con l’iscrizione diretta all’Albo professionale. Questo inquadramento garantisce automaticamente la natura sanitaria dell’attività, permettendo l’esenzione IVA delle prestazioni e la loro detraibilità come spese mediche da parte del paziente.

📜 Regolarizzare il Titolo Pregresso: Elenchi Speciali e Scadenza dei 36 Mesi ⏳

La fase più critica e urgente riguarda gli Osteopati che si sono formati prima del completamento della riforma. Per loro, l’Accordo ha istituito gli Elenchi Speciali ad Esaurimento presso l’Ordine TSRM e PSTRP, i quali rappresentano il passaggio obbligato verso il riconoscimento.

1. Chi può Iscriversi all’Elenco Speciale?

L’iscrizione agli Elenchi è riservata a coloro che si sono iscritti a un corso di formazione in Osteopatia di almeno tre anni entro il 31 agosto 2025 e che lo hanno concluso. L’Accordo distingue due casistiche per l’accesso, basate sulla preesistenza o meno di un titolo sanitario: i Professionisti Senza Laurea Sanitaria Pregressa (Art. 1, comma 2, lettera b) devono possedere un titolo di Osteopata conseguito con almeno 2.400 ore di formazione teorica e 1.500 ore di tirocinio pratico; i Professionisti con Laurea Sanitaria Pregressa (Art. 1, comma 2, lettera c) devono invece possedere una laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria e un titolo di Osteopata conseguito con almeno 1.500 ore di formazione teorica e 1.000 ore di tirocinio pratico.

2. La Valutazione dell’Esperienza Lavorativa 📄

Laddove il monte ore minimo di tirocinio pratico non sia stato raggiunto, l’Accordo consente di valutare l’esperienza lavorativa. Tale esperienza deve essere stata svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a partire dall’entrata in vigore della Legge 3/2018 fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo, ed è fondamentale che sia documentata fiscalmente (ad esempio, con la documentazione della Partita IVA o contratti di collaborazione).

3. L’Esame di Abilitazione: Il Termine Ultimo ⚠️

L’iscrizione all’Elenco Speciale è solo provvisoria. Entro 36 mesi dalla data di iscrizione all’Elenco, il professionista deve sostenere un esame di abilitazione presso un’Università che eroga il corso di Laurea in Osteopatia, poiché la mancata effettuazione dell’esame entro questo termine è causa di cancellazione dall’elenco. Per i professionisti senza una precedente Laurea Sanitaria, l’ammissione all’esame richiede l’acquisizione di specifiche conoscenze integrative (es. Medicina Legale, Etica e Deontologia, Organizzazione Sanitaria). Superato l’esame di abilitazione, l’Università rilascerà l’attestato di equipollenza, permettendo all’Osteopata di iscriversi finalmente all’Albo professionale ordinario.

Per un quadro completo sulla Legge 3/2018, che ha dato il via alla riforma, puoi consultare il testo ufficiale sul sito della Gazzetta Ufficiale: Legge n. 3/2018

💼 La Cessione di Prestazioni: Obbligo di Partita IVA e Previdenza Professionale

Il pieno riconoscimento normativo dell’Osteopatia come professione sanitaria ha conseguenze decisive sull’inquadramento fiscale e amministrativo. L’esercizio di una professione sanitaria abilitata e regolamentata richiede per sua natura un esercizio abituale, anche se non esclusivo, e impone specifici doveri:

  1. Obbligo di Partita IVA e Contabilità: Data la natura abituale e continuativa dell’attività (valutazioni, trattamenti, studio e aggiornamento), l’unica forma di inquadramento consentita è l’apertura della Partita IVA. Questa è indispensabile per l’emissione di fatture in esenzione IVA e per la corretta tenuta della contabilità che deve giustificare i ricavi. Di conseguenza, è impossibile esercitare l’attività di Osteopata con la prestazione occasionale (o ritenuta d’acconto), che è limitata ad attività non professionali e del tutto saltuarie.
  2. Inquadramento Fiscale e Previdenziale: L’iscrizione all’Albo o agli Elenchi Speciali è la condizione legale che permette l’esenzione IVA (Art. 10, n. 18, DPR 633/72). Inoltre, in quanto libero professionista, l’Osteopata è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata INPS per i contributi pensionistici, non esistendo una Cassa Previdenziale dedicata. La regolarità contributiva è un aspetto che non ammette deroghe e contribuisce alla legalità complessiva della professione.

In conclusione, l’iscrizione all’Albo o agli Elenchi Speciali è la conditio sine qua non che trasforma l’attività da un’arte non regolamentata a una professione legalmente riconosciuta, con tutti gli obblighi e i doveri fiscali che ne conseguono. Per gli Osteopati, il tempo stringe: agire entro i termini è essenziale per non veder vanificata la propria formazione e per operare con la massima trasparenza e legalità.

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Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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